Art. 17
                   Concessionari della riscossione

  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge si applicano anche nei
confronti  dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e
di  organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i
soggetti  che  esercitano l'attivita' di accertamento, liquidazione e
riscossione di tributi di qualunque natura.