Art. 18 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli  8  e  11  devono
essere emanati entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  2. Entro il termine di cui al comma 1 sono  nominati  i  componenti
del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.