Art. 19 
        Attuazione del diritto di interpello del contribuente 
 
  1. L'amministrazione finanziaria, nel  quadro  dell'attuazione  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  adotta  ogni  opportuno
adeguamento della struttura organizzativa ed  individua  l'occorrente
riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la  piena
operativita'  delle  disposizioni  dell'articolo  11  della  presente
legge. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministro delle finanze  e'
altresi' autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti  per  la
riqualificazione del personale in servizio. 
 
          Nota all'art. 19:
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario
          - n. 203 del 30 agosto 1999.