Art. 20 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13,  valutati
in lire 6 miliardi annue a  decorrere  dall'anno  2000,  si  provvede
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione. 
  2.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   dell'articolo   19,
determinati nel limite massimo di  lire  14  miliardi  annue  per  il
triennio 2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  per   l'anno   2000,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. 
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.