Art. 3 
             Efficacia temporale delle norme tributarie 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le  disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo.  Relativamente  ai  tributi
periodici le modifiche introdotte si applicano  solo  a  partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore delle disposizioni che le prevedono. 
  2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non  possono  prevedere
adempimenti a carico dei contribuenti la  cui  scadenza  sia  fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore o  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse
espressamente previsti. 
  3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di
imposta non possono essere prorogati.