Art. 5
                    Informazione del contribuente

  1.  L'amministrazione  finanziaria  deve assumere idonee iniziative
volte   a   consentire   la   completa  e  agevole  conoscenza  delle
disposizioni   legislative   e   amministrative  vigenti  in  materia
tributaria,  anche  curando  la predisposizione di testi coordinati e
mettendo  gli  stessi  a  disposizione  dei  contribuenti presso ogni
ufficio   impositore.  L'amministrazione  finanziaria  deve  altresi'
assumere  idonee  iniziative  di  informazione  elettronica,  tale da
consentire  aggiornamenti  in  tempo  reale, ponendola a disposizione
gratuita dei contribuenti.
  2.  L'amministrazione  finanziaria  deve  portare  a conoscenza dei
contribuenti  tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari
e  le  risoluzioni da essa emanate, nonche' ogni altro atto o decreto
che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.