Art. 6
               Conosenza degli atti e semplificazione

  1.   L'amministrazione   finanziaria  deve  assicurare  l'effettiva
conoscenza  da  parte  del contribuente degli atti a lui destinati. A
tal  fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo
domicilio  del  contribuente,  quale desumibile dalle informazioni in
possesso  della  stessa  amministrazione  o  di altre amministrazioni
pubbliche   indicate  dal  contribuente,  ovvero  nel  luogo  ove  il
contribuente  ha  eletto  domicilio  speciale ai fini dello specifico
procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono
in  ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro
contenuto   non   sia   conosciuto   da  soggetti  diversi  dal  loro
destinatario.  Restano  ferme  le disposizioni in materia di notifica
degli atti tributari.
  2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o
circostanza  a  sua  conoscenza  dai  quali possa derivare il mancato
riconoscimento  di  un  credito ovvero l'irrogazione di una sanzione,
richiedendogli  di  integrare  o  correggere  gli  atti  prodotti che
impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
  3.   L'amministrazione   finanziaria   assume  iniziative  volte  a
garantire  che  i  modelli  di  dichiarazione,  le  istruzioni  e, in
generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione
del  contribuente  in  tempi  utili  e  siano  comprensibili anche ai
contribuenti  sforniti  di  conoscenze in materia tributaria e che il
contribuente  possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.
  4.  Al  contribuente  non  possono,  in ogni caso, essere richiesti
documenti  ed  informazioni  gia'  in  possesso  dell'amministrazione
finanziaria   o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  indicate  dal
contribuente.  Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi
dell'articolo  18,  commi  2  e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita'
del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
  5.  Prima  di  procedere  alle  iscrizioni  a ruolo derivanti dalla
liquidazione   di   tributi   risultanti  da  dichiarazioni,  qualora
sussistano  incertezze  su  aspetti  rilevanti  della  dichiarazione,
l'amministrazione  finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo
del  servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti
necessari  o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo
e  comunque  non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla ricezione della
richiesta.  La disposizione si applica anche qualora, a seguito della
liquidazione,  emerga  la  spettanza  di un minor rimborso di imposta
rispetto   a   quello  richiesto.  La  disposizione  non  si  applica
nell'ipotesi  di  iscrizione  a  ruolo  di  tributi  per  i  quali il
contribuente  non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono
nulli  i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui
al presente comma.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si  riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante  "Nuove  norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192:
              "Art. 18. - 1. (Omissis).
              2.  Qualora  l'interessato  dichiari che fatti, stati e
          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica
          amministrazione,  il responsabile del procedimento provvede
          d'ufficio  all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
          di essi.
              3.  Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la
          stessa   amministrazione   procedente   o   altra  pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare".