Art. 7 
                 Chiarezza e motivazione degli atti 
 
  1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati  secondo
quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
concernente  la   motivazione   dei   provvedimenti   amministrativi,
indicando i presupposti di fatto e le ragioni  giuridiche  che  hanno
determinato la decisione dell'amministrazione. Se  nella  motivazione
si fa riferimento ad un  altro  atto,  questo  deve  essere  allegato
all'atto che lo richiama. 
  2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria  e  dei  concessionari
della riscossione devono tassativamente indicare: 
    a) l'ufficio presso il quale e' possibile  ottenere  informazioni
complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile
del procedimento; 
    b) l'organo  o  l'autorita'  amministrativa  presso  i  quali  e'
possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela; 
    c)  le  modalita',  il  termine,   l'organo   giurisdizionale   o
l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti
impugnabili. 
  3. Sul titolo esecutivo va riportato il  riferimento  all'eventuale
precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza,  la  motivazione
della pretesa tributaria. 
  4. La natura tributaria dell'atto  non  preclude  il  ricorso  agli
organi  di  giustizia   amministrativa,   quando   ne   ricorrano   i
presupposti. 
 
          Nota all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7  agosto
          1990, n. 241, gia' citata nella nota all'art. 6: 
              "Art.  3.  -  1.  Ogni  provvedimento   amministrativo,
          compresi      quelli      concernenti      l'organizzazione
          amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed  il
          personale, deve essere motivato, salvo  che  nelle  ipotesi
          previste dal  comma  2.  La  motivazione  deve  indicare  i
          presupposti di fatto e  le  ragioni  giuridiche  che  hanno
          determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione
          alle risultanze dell'istruttoria. 
              2.  La  motivazione  non  e'  richiesta  per  gli  atti
          normativi e per quelli a contenuto generale. 
              3. Se le ragioni della  decisione  risultano  da  altro
          atto  dell'amministrazione   richiamato   dalla   decisione
          stessa, insieme alla  comunicazione  di  quest'ultima  deve
          essere indicato e reso disponibile, a norma della  presente
          legge, anche l'atto cui essa si richiama. 
              4. In  ogni  atto  notificato  al  destinatario  devono
          essere indicati il termine e l'autorita' cui  e'  possibile
          ricorrere".