Art. 8 
                 Tutela dell'integrita' patrimoniale 
 
  1.  L'obbligazione  tributaria  puo'  essere  estinta   anche   per
compensazione. 
  2.  E'  ammesso  l'accollo  del  debito  d'imposta   altrui   senza
liberazione del contribuente originario. 
  3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire  ne'  prorogare
termini di prescrizione  oltre  il  limite  ordinario  stabilito  dal
codice civile. 
  4. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a  rimborsare  il  costo
delle fideiussioni che  il  contribuente  ha  dovuto  richiedere  per
ottenere la  sospensione  del  pagamento  o  la  rateizzazione  o  il
rimborso dei tributi. Il rimborso  va  effettuato  quando  sia  stato
definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o  era  dovuta
in misura minore rispetto a quella accertata. 
  5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli
effetti tributari, non puo' eccedere il termine di dieci  anni  dalla
loro emanazione o dalla loro formazione. 
  6. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie  di  loro
competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione  del  presente
articolo. 
  7.  La  pubblicazione  e  ogni  informazione  relative  ai  redditi
tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5  luglio  1982,
n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da  parte  di
altri soggetti, deve sempre  comprendere  l'indicazione  dei  redditi
anche al netto delle relative imposte. 
  8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni  vigenti  in
materia  di  compensazione,  con   regolamenti   emanati   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'
disciplinata  l'estinzione  dell'obbligazione   tributaria   mediante
compensazione, estendendo,  a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2002,
l'applicazione  di  tale  istituto  anche  a  tributi  per  i   quali
attualmente non e' previsto. 
 
          Note all'art. 8:
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale - supplemento ordinario - n. 214 del 12 settembre
          1988:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. (Omissis).
              4-bis. (Omissis).".
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 5 luglio
          1982,  n.  441,  recante  "Disposizioni  per la pubblicita'
          della   situazione  patrimoniale  di  titolari  di  cariche
          elettive e di cariche direttive di alcuni enti", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1982, n. 194:
              "Art.  15.  -  Per  i  soggetti  indicati nel numero 1,
          dell'art.  12,  la  cui  nomina  proposta  o designazione o
          approvazione  di nomina spettino ad organi della regione, e
          per  i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo art.
          12,  per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi
          prevista,  al  capitale  o  al  funzionamento,  le  regioni
          provvedono  ad  emanare  leggi nell'osservanza dei principi
          dell'ordinamento espressi dalla presente legge".