Art. 2

  1.  In  occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1,
sono  organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di
narrazione  dei  fatti  e  di  riflessione, in modo particolare nelle
scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  su  quanto e' accaduto al popolo
ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti
in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico
ed  oscuro  periodo  della  storia  nel  nostro  Paese e in Europa, e
affinche' simili eventi non possano mai piu' accadere.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 20 luglio 2000

                               CIAMPI

                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino