Art. 13.
  1.  All'articolo  61 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  3,  le  lettere  g)  ed  h)  sono sostituite dalle
seguenti:
    "g) provvedere affinche' siano apposte segnalazioni che indichino
il  tipo  di  zona,  la  natura  delle sorgenti ed i relativi tipi di
rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti
di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in
corso di manipolazione;
    h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di
dose   effettuate   dall'esperto   qualificato,   che  lo  riguardino
direttamente,  nonche'  assicurare  l'accesso  alla documentazione di
sorveglianza  fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore
stesso.";
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  I  soggetti  di  cui al comma 1 comunicano tempestivamente
all'esperto  qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica
la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.".
 
Note all'art. 13:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  61  del  succitato decreto come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
    "Art. 61 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti). -
1.  I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono
e  dirigono  le  attivita'  disciplinate  dal  presente  decreto ed i
preposti  che  vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni  e  competenze,  attuare  le  cautele di protezione e di
sicurezza  previste  dal presente capo e dai provvedimenti emanati in
applicazione di esso.
    2.  I  datori di lavoro, prima dell'inizio delle attivita' di cui
al  comma  1,  debbono  acquisire  da  un  esperto qualificato di cui
all'art.  77  una  relazione  scritta  contenente le valutazioni e le
indicazioni  di radioprotezione inerenti alle attivita' stesse. A tal
fine  i  datori  di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati,
gli  elementi  e le informazioni necessarie. La relazione costituisce
il  documento  di  cui  all'art.  4, comma 2, del decreto legislativo
19 settembre  1994, n. 626, (14) per gli aspetti concernenti i rischi
da radiazioni ionizzanti.
    3.  Sulla  base delle indicazioni della relazione di cui al comma
2,  e  successivamente  di  quelle  di  cui  all'art. 80, i datori di
lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:
      a) provvedere  affinche' gli ambienti di lavoro in cui sussista
un  rischio  da  radiazioni  vengano, nel rispetto delle disposizioni
contenute  nel  decreto  di cui all'art. 82, individuati, delimitati,
segnalati,   classificati  in  zone  e  che  l'accesso  ad  essi  sia
adeguatamente regolamentato;
      b) provvedere   affinche'   i   lavoratori   interessati  siano
classificati   ai  fini  della  radioprotezione  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 82;
      c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate
al  rischio  di  radiazioni  e  curare  che  copia di dette norme sia
consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare
nelle zone controllate;
      d) fornire   ai   lavoratori,   ove   necessari,   i  mezzi  di
sorveglianza  dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui
sono esposti;
      e) rendere  edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di
formazione   finalizzato  alla  radioprotezione,  in  relazione  alle
mansioni  cui  essi  sono  addetti,  dei  rischi  specifici  cui sono
esposti,  delle  norme  di  protezione  sanitaria,  delle conseguenze
derivanti  dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle
modalita'  di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla
lettera c);
      f) provvedere affinche' i singoli lavoratori osservino le norme
interne  di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d)
ed  osservino  le  modalita'  di  esecuzione  del  lavoro di cui alla
lettera e);
      g) provvedere   affinche'   siano   apposte   segnalazioni  che
indichino  il  tipo  di  zona, la natura delle sorgenti ed i relativi
tipi  di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le
sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti,  fatta eccezione per quelle non
sigillate in corso di manipolazione;
      h) fornire  al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni
di  dose  effettuate  dall'esperto  qualificato,  che  lo  riguardino
direttamente,  nonche'  assicurare  l'acceso  alla  documentazione di
sorveglianza  fisica  di  cui  all'art.  81 concernente il lavoratore
stesso.
    4.  Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli
previsti  alla  lettera  f),  nei  casi  in cui occorre assicurare la
sorveglianza  fisica  ai  sensi  dell'art.  75,  i  datori di lavoro,
dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti
qualificati  di cui all'art. 77 e, per gli aspetti medici, dei medici
di  cui  all'art.  83;  nei  casi  in  cui  non occorre assicurare la
sorveglianza  fisica,  essi  sono  tenuti  comunque ad adempiere alle
disposizioni di cui alle lettere c), e), f) nonche' a fornire i mezzi
di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
    4-bis.  I  soggetti  di cui al comma 1 comunicano tempestivamente
all'esperto  qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica
la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.
    5.  Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e
medica della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro".