Art. 15.
  1.  Dopo  l'articolo  68  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e' inserito il seguente:
                            "Art. 68-bis
                       Scambio di informazioni
  "1.  Su  motivata  richiesta di autorita' competenti anche di altri
paesi  appartenenti  all'Unione europea o di soggetti, anche di detti
paesi,  che  siano  titolari  di  incarichi  di sorveglianza fisica o
medica  della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette
alle  autorita'  o ai soggetti predetti le informazioni relative alle
dosi  ricevute.  La  richiesta  delle autorita' o dei soggetti di cui
sopra  deve  essere motivata dalla necessita' di effettuare le visite
mediche  prima  dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine
all'idoneita'  a  svolgere mansioni che comportino la classificazione
del  lavoratore  in  categoria  A  oppure,  comunque, di tenere sotto
controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.".