Art. 22.
  1.  Al  comma  2  dell'articolo 99 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n. 230, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
a  realizzare  e  mantenere  un  livello  ottimizzato  di  protezione
dell'ambiente.".
 
Note all'art. 22:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  99,  comma  2,  del  citato decreto come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
    "2.  Chiunque  pone  in  essere  le  attivita'  disciplinate deve
inoltre  adottare  tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a
ridurre  al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, secondo le
norme  specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o
impegnate  dai  gruppi  di  riferimento  della popolazione, nonche' a
realizzare   e   mantenere   un  livello  ottimizzato  di  protezione
dell'ambiente".