Art. 24.
  1.  All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  nella  rubrica, le parole: "Apparecchi di misura individuali"
sono  sostituite  dalle seguenti: "Servizi riconosciuti di dosimetria
individuale";
    b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
  "d-bis)  rilevamenti  con  apparecchi,  diversi da quelli di cui al
comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
  d-ter)  rilevamenti  con  apparecchi  impiegati per la sorveglianza
radiometrica  su  rottami  o altri materiali metallici di risulta, di
cui all'articolo 157.";
    c)  al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli
organismi   che   svolgono   attivita'   di  servizio  di  dosimetria
individuale  e  quelli  di  cui  all'articolo 10-ter, comma 4, devono
essere  riconosciuti  idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica
da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento
si  tiene  conto  dei  tipi di apparecchi di misura e delle metodiche
impiegate.".
 
Note all'art. 24:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  107  del  citato  decreto  come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
    "Art. 107 (Apparecchi di misura individuali. Servizi riconosciuti
di  dosimetria  individuale). - 1. La determinazione della dose o dei
ratei  di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere
valutati  le  dosi  ed  i  ratei  di  dose  nonche' delle attivita' e
concentrazioni   di   attivita',   volumetriche  o  superficiali,  di
radionuclidi  deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai
diversi   tipi   e  qualita'  di  radiazione,  che  siano  muniti  di
certiticati  di  taratura. Con decreto del Ministro della sanita', di
concerto  con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  dell'interno,  del  lavoro  e  della previdenza
sociale,  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita  l'ANPA  e l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni
ionizzanti,  sono  stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio
di  detti  certificati,  nel  rispetto delle disposizioni della legge
11 agosto  1991,  n. 273, che definisce l'attribuzione delle funzioni
di   istituto   metrologico   primario  nel  campo  delle  radiazioni
ionizzanti.
    2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano ai mezzi
radiometrici impiegati per:
      a) la  sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di
lavoro, di cui all'art. 79, comma 1, lettera b), n. 3);
      b) la  sorveglianza  ambientale  di  cui all'art. 103, comma 2,
lettere  c), d), ed e), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'art.
79, comma 5;
      c) i   rilevamenti   e   la  sorveglianza  ambientali  volti  a
verificare   i   livelli   di  smaltimento  dei  rifiuti  radioattivi
nell'ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative
relative allo smaltintento medesimo o dei livelli di esenzione di cui
all'art. 30;
      d) il   controllo   sulla  radioattivita'  ambientale  e  sugli
alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui all'art. 104;
      d-bis) rilevamenti  con apparecchi, diversi da quelli di cui al
comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
      d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza
radiometrica  su  rottami  o altri materiali metallici di risulta, di
cui all'art. 157;
      e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo
X.
    3. Gli organismi che svolgano attivita' di servizio di dosimetria
individuale  e  quelli di cui all'art. 10-ter, comma 4, decono essere
riconosiuti  idonei  nell'ambito  delle  norme  di  buona  tecnica da
istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si
tiene  conto  dei  tipi  di  apparecchi  di  misura e delle metodiche
impiegate.
    Con  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dell'interno  e  della  sanita',  sentiti  l'ANPA,
l'istituto  di  metrologia  primaria  delle  radiazioni  lonizzanti e
l'ISPESL,  sono  disciplinate  le  modalita'  per  l'abilitazione dei
predetti istituti.