Art. 27.
  1.  Dopo  l'articolo  115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, sono inseriti i seguenti:
                            "Art. 115-bis
                Principi generali per gli interventi
  1.  Ai  fini  delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed
all'entita' di interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in
caso  di  esposizione  prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza
radiologica  o  di una pratica che non sia piu' in atto devono essere
rispettati i seguenti principi generali:
    a) un intervento e' attuato solo se la diminuzione del detrimento
sanitario  dovuto alle esposizioni a radiazioni ionizzanti e' tale da
giustificare   i   danni   e   i   costi,   inclusi  quelli  sociali,
dell'intervento;
    b)   il   tipo,  l'ampiezza  e  la  durata  dell'intervento  sono
ottimizzati  in modo che sia massimo il vantaggio della riduzione del
detrimento  sanitario,  dopo  aver  dedotto  il  danno  connesso  con
l'intervento;
    c)  alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano
i  limiti  di  dose di cui all'articolo 96, commi 1, lettera a), e 3,
salvo  quanto  previsto nell'articolo 126-bis, in caso di esposizione
prolungata;
    d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi
dell'articolo   115,   comma   2,   sono  utilizzati  ai  fini  della
programmazione  e  dell'eventuale  attuazione degli interventi; detti
livelli non costituiscono limiti di dose.
                            Art. 115-ter
                       Esposizioni potenziali
  1.  Nelle  pratiche  con  materie  radioattive che siano soggette a
provvedimenti autorizzativi previsti nei capi IV, VI, ad eccezione di
quelli  previsti  dall'articolo  31, e nell'articolo 52 del capo VII,
nonche' nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto
salvo  quanto  previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti
l'emanazione   di   detti   provvedimenti   provvedono  ad  eseguire,
avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive
della  distribuzione  spaziale  e temporale delle materie radioattive
disperse  o rilasciate, nonche' delle esposizioni potenziali relative
ai  lavoratori  e  ai  gruppi  di  riferimento  della popolazione nei
possibili casi di emergenza radiologica.
  2.  Le  valutazioni  di  cui  al  comma  1  sono  eseguite  facendo
riferimento  alle raccomandazioni in materia dei competenti organismi
comunitari ed internazionali.
  3.   Le   valutazioni   di  cui  al  comma  1  sono  oggetto  della
registrazione  di  cui  all'articolo  81,  comma 1, lettera e). Dette
valutazioni  sono altresi' unite alla documentazione prodotta ai fini
dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1.
  4. Nel caso in cui lavoratori o individui dei gruppi di riferimento
della   popolazione   possano  ricevere,  a  seguito  di  esposizioni
potenziali in installazioni di cui all'articolo 29, dosi superiori ai
livelli   determinati   ai  sensi  dell'articolo  115,  comma  2,  le
amministrazioni   competenti  al  rilascio  del  nulla  osta  di  cui
all'articolo  29  stesso,  dispongono  l'inclusione della pratica nei
piani   di   cui   all'articolo  115-quater,  comma  1.  Le  predette
amministrazioni  inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni nel
nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme a
tutte  le  valutazioni  relative  alle  esposizioni  potenziali, alle
autorita'   di   cui   all'articolo   115-quater,   ai   fini   della
predisposizione dei piani di intervento.
  5.   Ferma   restando  la  disposizione  di  cui  al  comma  4,  le
installazioni  soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui
al   comma   1   sono   sempre   incluse  nei  piani  di  intervento.
L'amministrazione  che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne
invia  copia  alle  autorita' di cui all'articolo 115-quater, ai fini
della predisposizione dei piani stessi.
  6.  L'attivita'  delle nuove installazioni per cui e' necessaria la
predisposizione di piani di intervento non puo' iniziare prima che le
autorita'  di  cui  all'articolo 115-quater abbiano approvato i piani
stessi.
                           Art. 115-quater
 Approvazione dei piani di intervento Preparazione degli interventi
  1.  I  piani  di  intervento  relativi  alle  installazioni  di cui
all'articolo  115-ter  sono  approvati  secondo le disposizioni della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2.  I  piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche
con  riferimento  all'interno  degli impianti, alla luce dei principi
generali  di  cui all'articolo 115-bis, tenendo presenti i livelli di
intervento stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2. Detti piani
sono   oggetto  di  esercitazioni  periodiche  la  cui  frequenza  e'
stabilita  nei  piani  predetti,  in  relazione  alla tipologia delle
installazioni ed all'entita' delle esposizioni potenziali.
 3. I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:
    a)  la  creazione  di  squadre  speciali  di intervento in cui e'
assicurata  la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico,
medico o sanitario;
    b) le modalita' per assicurare ai componenti delle squadre di cui
alla lettera a) una formazione adeguata agli interventi che esse sono
chiamati a svolgere.
                         Art. 115-quinquies
                     Attuazione degli interventi
  1.  Qualora  nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma
1,   si   verifichino  eventi  che  possano  comportare  emissioni  e
dispersioni   di  radionuclidi  all'esterno  dell'installazione,  che
determinino  rilevanti  contaminazioni  dell'aria,  delle  acque, del
suolo   e   di   altre   matrici   in   zone   esterne  al  perimetro
dell'installazione,   gli   esercenti   sono   tenuti   ad  informare
immediatamente:
    a)  il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli
organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le
agenzie  regionali  per la protezione dell'ambiente e l'ANPA nel caso
si tratti delle attivita' di cui agli articoli 29 e 30;
    b)  le  amministrazioni  di  cui  alla  lettera  a),  nonche'  il
comandante   del  compartimento  marittimo  e  l'ufficio  di  sanita'
marittima  quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e
le  altre  zone di demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso
si   tratti   delle   attivita'   soggette   ad  altri  provvedimenti
autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre
1962, n. 1860.
  2.  Gli  esercenti  le  installazioni  di  cui al comma 1 in cui si
verifichino  gli eventi di cui allo stesso comma sono altresi' tenuti
a   prendere  tutte  le  misure  atte  a  ridurre  la  contaminazione
radioattiva  nelle  zone  esterne  al perimetro dell'installazione in
modo da limitare il rischio alla popolazione.
  3.  Il  prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne da'
immediata  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  protezione  civile  e al Presidente della Giunta
regionale.
  4.  Nell'attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano
i  principi generali di cui all'articolo 115-bis, tenendo conto delle
caratteristiche  reali  dell'emergenza  radiologica  in  relazione ai
livelli  indicativi  di  intervento di cui all'articolo 115, comma 2,
con azioni relative:
    a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la
dispersione  di  radionuclidi all'esterno dell'installazione, nonche'
l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;
    b)   all'ambiente,  per  ridurre  il  trasferimento  di  sostanze
radioattive agli individui;
    c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini
della  riduzione  della loro esposizione e dell'adozione di eventuali
provvedimenti sanitari nei loro confronti.
  5.  Le  autorita'  responsabili  dell'attuazione  dei  piani di cui
all'articolo  115-quater  curano  l'organizzazione  degli interventi,
nonche' la valutazione e la registrazione dell'efficacia degli stessi
e delle conseguenze dell'emergenza radiologica.
  6.  Alle  installazioni  ed  agli  eventi  di  cui  al  comma 1, si
applicano le disposizioni della sezione II del capo X.".
 
Note all'art. 27:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - La  legge  31 dicembre  1962,  n. 1860, reca: "Impiego pacifico
dell'energia nucleare".
    - L'art. 13 della citata legge, cosi' recita:
    "Art. 13. Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
l'impiego   degli   isotopi   radioattivi,  quando  la  quantita'  di
radioattivita'  che  si  intende  utilizzare  e'  pari o superiore ai
valori  di  quantita'  totale di radioattivita' o di peso che saranno
determinati  con decreto del Ministro per l'industria e il commercio,
emanato  con  le forme dell'art. 30, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' sottoposto all'autorizzazione
ministeriale  rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio,
di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per
gli  usi  industriali;  dallo  stesso  Ministro  per l'industria e il
commercio,  di  concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza
sociale  e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i
Ministri  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale e per la pubblica
istruzione  per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la
previdenza  sociale  e  per  la  sanita'  per  gli  usi  diagnostici,
terapeutici e sperimentali clinico-sanitari (4).
    Sono  esenti  dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli
altri  istituti  scientifici  di  diritto  pubblico  che impieghino i
radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.
    Con  decreto  del Ministro per l'industria e per il commercio, di
concerto  con  i Ministri interessati, sono emanate le norme relative
al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.
    - La  legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  reca: "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile".