Art. 28.
  1.  Dopo  l'articolo  126 del decreto legislativo 17 marzo l995, n.
230, sono inseriti i seguenti:
                            "Art. 126-bis
               Interventi nelle esposizioni prolungate
  1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta
agli  effetti  di  un'emergenza radiologica oppure di una pratica non
piu'  in  atto  o di un'attivita' lavorativa, di cui al capo III-bis,
che  non sia piu' in atto, le autorita' competenti per gli interventi
ai   sensi   della  legge  25  febbraio  1992,  n.  225,  adottano  i
provvedimenti  opportuni,  tenendo conto dei principi generali di cui
all'articolo  115-bis, delle necessita' e del rischio di esposizione,
e, in particolare quelli concernenti:
    a) la delimitazione dell'area interessata;
    b)   l'istituzione   di  un  dispositivo  di  sorveglianza  delle
esposizioni;
    c)  l'attuazione  di  interventi  adeguati,  tenuto  conto  delle
caratteristiche reali della situazione;
    d)  la  regolamentazione  dell'accesso  ai terreni o agli edifici
ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.
  2.  Per  i  lavoratori  impegnati  negli  interventi  relativi alle
esposizioni prolungate di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
di cui al capo VIII.
                            Art. 126-ter
                   Collaborazione con altri Stati
  1. Nella predisposizione dei piani di intervento di cui al presente
capo si tiene altresi' conto delle eventuali conseguenze di emergenze
radiologiche   e   nucleari  sul  territorio  nazionale  che  possano
interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea.
  2.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile stabilisce opportuni contatti di collaborazione con
altri  Stati,  anche non appartenenti all'Unione europea, che possano
essere interessati da eventuali emergenze verificatesi nel territorio
nazionale,  al fine di agevolare la predisposizione e l'attuazione di
misure di radioprotezione di detti Stati.
                           Art. 126-quater
Particolari disposizioni per  le  attivita' di protezione civile e di
                         polizia giudiziaria
  1.  In casi di necessita' e di urgenza nel corso delle attivita' di
protezione   civile   svolte   sotto   la   direzione  dell'autorita'
responsabile  dell'attuazione  dei  piani  di intervento, nonche' nel
corso  delle  attivita'  di  polizia giudiziaria non si applicano gli
obblighi  di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla
osta previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.
1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.".