Art. 31.
  1.  All'articolo 149 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Negli  articoli  9  e  15 del decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1970, n. 1450, sono soppresse le parole: "e
non superato 45 anni di eta'.".
 
Note all'art. 31:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  149  del  citato  decreto  come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
    "1.  Sino  a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari
relative  al  riconoscimento  dell'idoneita'  alla  direzione ed alla
conduzione  degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 9 della legge
31 dicembre  1962,  n.  1860, il comma 2 dell'art. 30 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1970,  n.  1450, e' cosi'
modificato:
    "La Commissione e' composta:
      a) da  un  ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;
      b) da   uno  specialista  in  psichiatria,  o  specializzazione
equipollente,  e da uno specialista in neurologia, o specializzazione
equipollente, designati dal Ministero della sanita';
      c) da  un  medico  iscritto  nell'elenco di cui all'art. 88 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230".
    2.    Inoltre,   in   attesa   dell'aggiornamento   delle   norme
regolamentari  di  cui  al comma 1, l'art. 35 del predetto decreto e'
cosi' modificato:
    Le  spese  per  il  funzionamento  delle  commissioni  di  cui al
presente   capo   sono  a  carico  dell'ANPA,  il  cui  Consiglio  di
Amministrazione  deliberera' anche in ordine al trattamento economico
da  corrispondere.  L'ANPA  fornira' agli ispettorati provinciali del
lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti".
    "2-bis. Negli  articoli  9  e 15 del decreto del Presidente della
Repubbilca  30 dicembre  1970,  n. 1450, sono soppresse le parole: "e
non superato 45 anni di eta'".
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n.
1450,   reca:   "Regolamento  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
all'esercizio tecnico degli impianti nucleari".
    - Gli articoli 9 e 15 del citato decreto, cosi' recitano:
    "Art.  9  (Limiti  di  eta').  -  Gli  aspiranti all'attestato di
idoneita'  debbono  aver  compiuto,  alla data di presentazione della
domanda i 21 anni e non superato i 45 anni di eta'".
    "Art.  15 (Limiti di eta'). - Gli aspiranti alla patente di primo
e  di  secondo grado debbono aver compiuto alla data di presentazione
della domanda, i 21 anni e non superano i 45 anni di eta'".