Art. 31.
1. All'articolo 149 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, sono soppresse le parole: "e
non superato 45 anni di eta'.".
Note all'art. 31:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
- L'art. 149 del citato decreto come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"1. Sino a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari
relative al riconoscimento dell'idoneita' alla direzione ed alla
conduzione degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 9 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, il comma 2 dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e' cosi'
modificato:
"La Commissione e' composta:
a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;
b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione
equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione
equipollente, designati dal Ministero della sanita';
c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 88 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230".
2. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme
regolamentari di cui al comma 1, l'art. 35 del predetto decreto e'
cosi' modificato:
Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al
presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui Consiglio di
Amministrazione deliberera' anche in ordine al trattamento economico
da corrispondere. L'ANPA fornira' agli ispettorati provinciali del
lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti".
"2-bis. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della
Repubbilca 30 dicembre 1970, n. 1450, sono soppresse le parole: "e
non superato 45 anni di eta'".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n.
1450, reca: "Regolamento per il riconoscimento dell'idoneita'
all'esercizio tecnico degli impianti nucleari".
- Gli articoli 9 e 15 del citato decreto, cosi' recitano:
"Art. 9 (Limiti di eta'). - Gli aspiranti all'attestato di
idoneita' debbono aver compiuto, alla data di presentazione della
domanda i 21 anni e non superato i 45 anni di eta'".
"Art. 15 (Limiti di eta'). - Gli aspiranti alla patente di primo
e di secondo grado debbono aver compiuto alla data di presentazione
della domanda, i 21 anni e non superano i 45 anni di eta'".