Art. 34.
  1.  All'articolo 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento
di  rifiuti  radioattivi  nell'ambiente,  ne'  al loro conferimento a
terzi  ai  fini dello smaltimento, ne' comunque all'allontanamento di
materiali  destinati  al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti
rifiuti  o  materiali  contengano  solo  radionuclidi  con  tempo  di
dimezzamento   fisico   inferiore   a   settantacinque  giorni  e  in
concentrazione   non   superiore   ai  valori  determinati  ai  sensi
dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, e
successive modificazioni.
  3.  I  dati  relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di
rifiuti  a  terzi,  e  ad  ogni  altro  allontanamento  di materiali,
effettuati  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 2, che
dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere
registrati  e  trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della
provincia  autonoma,  di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  4
dicembre  1993, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 21 gennaio
1994,  n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio ed all'ANPA.";
    b) dopo il comma 3, e' inserito, infine, il seguente:
  "3-bis.  Fuori  dei  casi  di  cui  al comma 2, l'allontanamento da
installazioni  soggette ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII
di  materiali  contenenti  sostanze  radioattive, destinati ad essere
smaltiti,  riciclati  o  riutilizzati  in  installazioni, ambienti o,
comunque,  nell'ambito  di  attivita'  ai  quali non si applichino le
norme  del  presente decreto, e' soggetto ad apposite prescrizioni da
prevedere  nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I
livelli  di  allontanamento  da installazioni di cui ai capi IV, VI e
VII   di   materiali,  destinati  ad  essere  smaltiti,  riciclati  o
riutilizzati  in  installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di
attivita'  ai  quali  non si applichino le norme del presente decreto
debbono   soddisfare  ai  criteri  fissati  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto delle direttive,
delle   raccomandazioni   e   degli   orientamenti   tecnici  forniti
dall'Unione europea.".
 
  Note all'art. 34:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  154  del  citato  decreto  come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
    "Art.  154  (Rifiuti  con altre caratteristiche di pericolosita'.
Radionuclidi  a  vita  breve).  -  1.  Con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta formulata d'intesa dai Ministri
dell'ambiente e della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono definiti i criteri e
le  modalita'  da  rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi
che  presentano  anche  caratteristiche  di pericolosita' diverse dal
rischio   da  radiazioni,  nonche'  per  il  loro  smaltimento  nell'
ambiente.
    2.   Le   norme  del  presente  decreto  non  si  applicano  allo
smaltimento  nell'ambiente,  nonche'  al conferimento a terzi ai fini
dello  smaltimento,  dei rifiuti contenenti radionuclidi con tempo di
dimezzamento  fisico  inferiore  a  settantacinque  giorni  e che non
abbiano  concentrazione  superiore  ai  valori  determinati  ai sensi
dell'art.  1  del presente decreto, sempre che lo smaltimento avvenga
nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto del Presidente della
Repubblica   10 settembre   1982,   n.   915   (32),   e   successivi
provvedimenti.
    3.  I  dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento a
terzi  di  rifiuti,  effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al
comma  2,  che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite,
debbono  essere  registrati  e  trasmessi,  su richiesta, all'Agenzia
regionale  o  della Provincia autonoma, di cui all'art. 3 della legge
21 gennaio  1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio ed all'ANPA.
    2.   Le   norme  del  presente  decreto  non  si  applicano  allo
smaltimento   di  rifiuti  radioattivi  nell'ambiente,  ne'  al  loro
conferimento   a  terzi  ai  fini  dello  smaltimento,  ne'  comunque
all'allontanamento   di   materiali   desinati   al  riciclo  o  alla
riutilizzazione,  quando  detti  rifiuti  o materiali contengano solo
radionuclidi   con   tempo   di   dimezzamento   fisico  inferiore  a
settantacinque  giorni  e  in  concentrazione non superiore ai valori
determinati  ai  sensi dell'art. 1, sempre che lo smaltimento avvenga
nel  rispetto  delle  disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni.
    3.  I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di
rifiuti  a  terzi,  e  ad  ogni  altro  allontanamento  di materiali,
effettuati  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  camma 2, che
dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere
registrati  e  trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della
provincia  autonoma,  di  cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre
1993,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61,  agli  organi  del  servizio  sanitario  nazionale competenti per
territorio ed all'ANPA.
    3-bis.  Fuori  dei  casi  di  cui al camma 2, l'allontanamento da
installazioni  soggette  ad utorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII
di  materiali  contenenti  sostanze  radioattive, destinati ad essere
smaltiti,  riciclati  o  riutilizzati  in  installazioni, ambienti o,
comunque,  nell'ambito  di  attivita'  ai  quali non si applichino le
norme  del  presente decreto, e' soggetto ad apposite prescrizioni da
provvedere nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I
livelli  di  allontanamento  da installazioni di cui ai capi IV, VI e
VII   di   materiali,  destinati  ad  essere  smaltiti,  riciclati  o
riutilizzati  in  installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di
attivita'  ai  quali  non si applichino le norme del presente decreto
debbono soddisfre i criteri fissati con il decreto di cui all'art. 1,
comma  2,  ed  a  tal  fine  tengono  conto  delle  direttive,  delle
racomandazioni  e  degli  orientamenti  teorici  forniti  dall'Unione
europea".
    - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
    "Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui  rifiuti  pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio".