Art. 35.
  1.  All'articolo  136,  comma  2,  del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  dopo le parole: "le particolari prescrizioni di cui"
sono inserite le seguenti: "all'articolo 18-bis, comma 1, e".
  2.  All'articolo  139, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
17  marzo  1995, n. 230, le parole: "61, commi 2 e 4" sono sostituite
dalle seguenti: "61, commi 2, 4 e 4-bis".
  3.  All'articolo  139, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
17  marzo 1995, n. 230, dopo il numero: "68" e' inserito il seguente:
", 68-bis e".
  4.  All'articolo 141 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  "1-bis. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter e
115-quater  e'  punita  con  l'arresto  fino  a quindici giorni o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
  1-ter.  L'esercente  che  omette  di  informare le autorita' di cui
all'articolo  115-quinquies,  comma 1, lettere a) e b), o di prendere
le  misure  di cui all'articolo 115-quinquies, comma 2, e' punito con
l'arresto  da  sei  mesi  a  tre  anni  e con l'ammenda da lire venti
milioni a lire cento milioni.".
  5.  Dopo  l'articolo  142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e' inserito il seguente:
                            "Art. 142-bis
                   Contravvenzioni al capo III-bis
  1.  L'esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10-ter,
10-quater  e  10-quinquies  e' punito con l'arresto sino a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni.
  2.  Il  datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all'articolo
10-octies,  comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.".
 
Note all'art. 35:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  136,  comma  2,  del citato decreto come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
    "2.  Chiunque  viola  le particolari prescrizioni di cui all'art.
18-bis, comma 1, e all'art. 21, comma 1, e' punito con l'arresto sino
a tre mesi e con l'ammenda da cinque a venti milioni.
    - L'art.  139, del succitato decreto come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
    "1.  Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti
e dai direttori delle miniere:
      a) chi  viola gli articoli 12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3; 62,
commi  2  e  4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73; 74; 75;
77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87; 91;
92,  comma  1,  e'  punito  con  l'arresto  da  tre  a sei mesi o con
l'ammenda da tre a otto milioni;
      b) chi  viola  gli  articoli 14 61, commi 2, 4 e 4-bis, 66; 72;
80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, e' punito con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
    2. Contravvenzioni commesse dai preposti:
      a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 e' punito
con  l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
un milione.
    3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:
      a) chi  viola  gli  articoli  64;  68, 68-bis e 69, comma 2, e'
punito  con  l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
    4.  Contravvenzioni  commesse  dagli  esperti  qualificati  e dai
medici addetti alla sorveglianza medica:
      a) l'esercizio  di funzioni tipiche degli esperti qualificati e
dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati e' punito
con  l'arresto  da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque
milioni;
      b) chi  viola  gli  articoli  79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84,
commi  5  e  6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3, e'
punito  con  l'arresto  fino  ad  un  mese  o  con  l'ammenda da lire
cinquecentomila a tre milioni.
    5.   Contravvenzioni   commesse  nell'esercizio  dei  servizi  di
dosimetria:
      a) chi  viola  gli  obblighi  di  cui all'art. 76 e' punito con
l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.
    - L'art.  141  del  citato  decreto  come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
    "1.  Il  direttore responsabile che omette gli adempimenti di cui
all'art.  122, commi 2 e 3, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni e con l'ammenda da lire venti a cento milioni. La stessa pena si
applica al comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di
cui agli articoli 124 e 125.
    1-bis.  La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115-ter
e  115-quater  e'  punita  con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammeada da lire un milione a lire cinque milioni.
    1-ter.  L'esercente  che  omette di informare le autorita' di cui
all'art.  115-quinquies,  comma  1, lettere a) e b), o di prendere le
misure  di  cui  all'art.  115-quinquies,  comma  2,  e'  punito  con
l'arresto  da  sei  mesi  a  tre  anni  e con l'ammenda da lire venti
milioni a lire cento milioni".