Art. 37.
  1.  La  Sezione  speciale  della  Commissione  prevista dal comma 1
dell'articolo  10-septies  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230,  introdotto  dall'articolo  5,  comma 1, al presente decreto, si
insedia  entro  sei  mesi  dalla  data  di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 10-ter del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo
5,  comma  1,  al  presente decreto, si applica diciotto mesi dopo la
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  La  disposizione  di  cui  al  comma 3 dell'articolo 10-ter del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo
5,  comma  1,  al presente decreto, si applica trentasei mesi dopo la
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Per le attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 10-ter, del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo
5,  comma  1,  al  presente  decreto,  gia'  esistenti  alle  date di
applicazione  degli  stessi  commi,  i termini ivi previsti decorrono
rispettivamente da quelli previsti ai commi 2 e 3.
  5.  La  prima  individuazione delle zone ad elevata probabilita' di
alte  concentrazioni  di  attivita'  di  radon  di  cui  all'articolo
10-sexies,  comma  1,  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
introdotto  dall'articolo  5,  comma  1, al presente decreto, avviene
comunque  entro  cinque anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.".