Art. 38.
  1.  Coloro  che  hanno  prodotto  domanda ai fini dell'accertamento
della  capacita'  tecnica  e  professionale  per  l'iscrizione  negli
elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  hanno  diritto  a sostenere le relative prove con le
modalita'  vigenti  alla  data  di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
 
Note all'art. 38:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - Gli articoli 78 e 88 del citato decreto, cosi' recitano:
    "Art.  78.  -  1.  Con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro della sanita', e'
istituito, presso l'ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco
nominativo  degli  esperti  qualificati, ripartito secondo i seguenti
gradi di abilitazione:
      a) abilitazione  di  primo  grado,  per  la sorveglianza fisica
delle  sorgenti  costituite  da apparecchi radiologici che accelerano
elettroni  con  tensione  massima, applicata al tubo, inferiore a 400
KeV;
      b) abilitazione  di  secondo  grado, per la sorveglianza fisica
delle  sorgenti  costituite  da  macchine radiogene con energia degli
elettroni  accelerati  compresa  tra  400  keV e 10 MeV, o da materie
radioattive,  incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media
nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni
al secondo;
      c) abilitazione  di  terzo  grado,  per  la sorveglianza fisica
degli  impianti  come  definiti  all'art.  7 del capo II del presente
decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b).
    2.  L'abilitazione  di  grado superiore comprende quelle di grado
inferiore.
    3.  Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono
stabiliti  i  titoli  di  studio  e  la qualificazione professionale,
nonche'   le   modalita'   per   la   formazione  professionale,  per
l'accertamento  della capacita' tecnica e professionale richiesta per
l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e  per  l'eventuale
sospensione  o  cancellazione  dal  medesimo,  fermo  restando quanto
stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti".
    "Art.  88.  (Elenco dei medici autorizzati). - 1. Con decreto dei
Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, della sanita' e
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco
nominativo dei medici autorizzati.
    2.  All'elenco  possono  essere  iscritti,  su  domanda, i medici
competenti  ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626  (16)  che  abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del
comma  3  e  che  dimostrino  di  essere  in possesso della capacita'
tecnica  e  professionale  necessaria  per lo svolgimento dei compiti
inerenti  alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di
categoria A.
    3.  Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono
stabiliti  i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalita' per
la  formazione  professionale,  per  l'accertamento  della  capacita'
tecnica e professionale e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonche'
per  l'eventuale  sospensione o cancellazione da esso, fermo restando
quanto stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti".