Art. 7.
  1.  All'articolo  20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato,  sentita  l'ANPA,  sono  indicate  le  modalita' di
registrazione,  nonche'  le  modalita'  ed  i termini per l'invio del
riepilogo,  particolari  disposizioni possono essere formulate per le
materie di cui all'articolo 23.";
    b) il comma 5 e' soppresso.
 
Note all'art. 7:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - L'art.  20  del  succitato decreto come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
    "Art. 20 (Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle
operazioni  effettuate).  -  1.  Chiunque  importa  o  produce a fini
commerciali, o comunque esercita commercio di materie radioattive, e'
tenuto a registrare tutti gli atti di commercio relativi alle stesse,
con l'indicazione dei contraenti.
    2.  Il  riepilogo  degli atti di commercio effettuati deve essere
comunicato all'ANPA.
    3.  Ai  fini delle presenti disposizioni per atto di commercio si
intende  qualsiasi  cessione, ancorche' gratuita, operata nell'ambito
dell'attivita' commerciale.
    4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  sentita  l'ANPA,  sono  indicate  le  modalita' di
registrazione,  nonche'  le  modalita'  ed  i termini per l'invio del
riepilogo,  particolari  disposizioni possono essere formulate per le
materie di cui all'art. 23.".
    5. (Soppresso).
Note  all'art. 10:     - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, vedi note alle premesse.
    - L'art.  27  del  succitato decreto come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
    "Art. 27 (Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni). - 1.
Gli  impianti,  stabilimenti,  istituti,  reparti,  gabinetti medici,
laboratori,  adibiti ad attivita' comportanti, a qualsiasi titolo, la
detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti,  apparecchiature  in  genere  contenenti  dette materie, il
trattamento,  il  deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di
rifiuti   nonche'   l'utilizzazione   di   apparecchi  generatori  di
radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo
secondo  quanto  stabilito  nel presente capo. Le attivita' di cui al
presente  comma  sono  tutte  di  seguito  indicate  come  impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti.
    1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti
di  radiazioni mobili, impiegate in piu' siti, luoghi o localita' non
determinabili  a  priori  presso  soggetti  differenti  da quello che
svolge  la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente
articolo in   relazione   alle  caratteristiche  di  sicurezza  delle
sorgenti  ed  alle  modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto
nei provvedimenti applicativi.
    2.  L'impiego  delle  sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 e'
classificato  in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'ambiente,  dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale,
della  sanita',  sentita  l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la
classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i
lavoratori  e  per  la  popolazione  connessi  con  tali attivita', i
relativi  criteri  di  radioprotezione,  le  norme procedurali per il
rilascio,  la  modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per
l'esenzione   dallo   stesso,   nonche'   gli  organismi  tecnici  di
consultazione  formati  in  modo  che  siano  rappresentate  tutte le
competenze tecniche necessarie.
    2-bis.  Il  nulla  osta  di  cui  al  comma  1 e', in particolare
richiesto per:
      a) l'aggiunta   intenzionale   sia  direttamente  che  mediante
attivazione  di materie radioattive nella produzione e manifattura di
prodotti medicinali o di beni di consumo;
      b) l'impiego  di  acceleratori,  di  apparati  a  raggi  X o di
materie  radioattive  per radiografia industriale, per trattamento di
prodotti, per ricerca;
      c) la  somministrazione  intenzionale di materie radioattive, a
fini  di  diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone
e,  per  i  riflessi  concernenti  la  radioprotezione di persone, ad
animali;
      d) l'impiego  di  acceleratori,  di  apparati  a  raggi  X o di
materie  radioattive  per  esposizione  di  persone a fini di terapia
medica.
    3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si applicano alle
pratiche  disciplinate  al  capo  IV ed ai capo VII ed alle attivita'
lavorative   camportanti  l'esposizione  alle  sorgenti  naturali  di
radiazioni  di  cui  al  capo III-bis, con esclusione dei casi in cui
l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai
sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.
    4.  Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui
all'art.  13  della  legge  31 dicembre  1962,  n. 1860, e successive
modifiche e integrazioni.
    4-bis.  Le  disposizioni  del presente art. non si applicano alle
pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego di microscopi elettronici.
    4-ter.  Il  nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del
nulla osta all'impiego di categoria B.
    4-quater.  Nel  nulla  osta  di  cui  al  comma  1 sono stabilite
particolari   prescrizioni  per  quanto  attiene  ai  valori  massimi
dell'esposizione   dei   gruppi   di  riferimento  della  popolazione
interessati  alla  pratica  e,  qualora  necessario,  per gli aspetti
connessi  alla  costruzione,  per le prove e per l'esercizio, nonche'
per l'eventuale disattivanone delle installazioni.".