Art. 2.
  1.  L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  4.  -  1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi
dalla  levata  del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del
vaglia  cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come
dovuti  ed  alle  spese  per  il  protesto,  per il precetto e per il
processo  esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la
cancellazione  del  proprio  nome  dal  registro  informatico  di cui
all'articolo  3-bis  del  decreto-legge  18  settembre  1995, n. 381,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo'
chiederne  l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine
l'interessato  presenta  al  presidente  della  camera  di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  competente per territorio la
relativa  formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla
presente  legge,  corredata  del  titolo  quietanzato  e dell'atto di
protesto  o  della  dichiarazione  di  rifiuto del pagamento, nonche'
della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.
  2.  Istanza  analoga  a  quella  di  cui  al  comma  1  puo' essere
presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al
proprio  nome, illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici
ufficiali  incaricati  della  levata  del protesto o dalle aziende di
credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla
levata del protesto.
  3.  Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e  agricoltura  provvede  sull'istanza  non oltre il termine di venti
giorni   dalla   data  di  presentazione  della  stessa.  Sulla  base
dell'accertamento   della   regolarita'   dell'adempimento   o  della
sussistenza  della  illegittimita'  o  dell'errore  del  protesto, il
presidente   accoglie   l'istanza  e,  conseguentemente,  dispone  la
cancellazione    richiesta,    curando   sotto   la   sua   personale
responsabilita'  l'esecuzione  del  provvedimento,  da effettuare non
oltre  cinque  giorni  dalla  pronuncia  dello  stesso,  mediante  la
cancellazione  definitiva dal registro dei dati relativi al protesto,
che  si  considera,  a  tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso
contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
  4.  In  caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla
stessa, da parte del presidente della camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura,  entro  il  termine  di  cui al comma 3,
l'interessato  puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il
giudice  competente e' il giudice di pace del luogo in cui risiede il
debitore  protestato.  Per  il  procedimento  si osservano, in quanto
applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di
procedura civile.
  5.  Per  la  presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' dovuto
alla  camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura un
diritto  pari,  per  ogni  protesto,  a  L.  15.000 per il primo anno
successivo   alla   data   di   entrata   in  vigore  della  presente
disposizione,   rivalutato  annualmente,  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".
  2.  Alla  legge  12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata
dalla  presente  legge,  e'  allegato  il  modello  di istanza di cui
all'annesso alla presente legge.