Art. 3.
  1.  All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma
6 e' aggiunto il seguente:
    "6-bis.  Il  debitore  protestato  e  riabilitato  ha  diritto di
ottenere  la  cancellazione  definitiva dei dati relativi al protesto
anche   dal  registro  informatico  di  cui  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge   18   settembre   1995,   n.   381,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione
dei  dati  del  protesto  e'  disposta dal presidente della camera di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competente  per
territorio  non  oltre  il  termine  di  venti  giorni  dalla data di
presentazione  della relativa istanza, corredata del provvedimento di
riabilitazione".