Art. 5.
  1.  Qualora,  alla  data di entrata in vigore della presente legge,
non  sia ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo
3-bis  del  decreto-legge  18 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, la cancellazione
del  nome  di cui all'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77,
come  sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo
17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' effettuata, fino alla data di
operativita'  del registro informatico, dagli elenchi dei protesti di
cui  all'articolo  3  della  medesima  legge  n.  77  del  1955, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge.