Art. 5. 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui all'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' effettuata, fino alla data di operativita' del registro informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 77 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.