Art. 3.
                    Professioni tecnico-sanitarie

  1.    Gli   operatori   delle   professioni   sanitarie   dell'area
tecnico-diagnostica  e  dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con
autonomia   professionale,  le  procedure  tecniche  necessarie  alla
esecuzione  di  metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla
persona,  ovvero  attivita'  tecnico-assistenziale,  in attuazione di
quanto  previsto  nei  regolamenti concernenti l'individuazione delle
figure  e dei relativi profili professionali definiti con decreto del
Ministro della sanita'.
  2.  Lo  Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni    legislative,   di   indirizzo,   di   programmazione   ed
amministrative,  lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
professioni   sanitarie   dell'area  tecnico-sanitaria,  al  fine  di
contribuire,  anche  attraverso  la  diretta  responsabilizzazione di
funzioni  organizzative  e  didattiche,  al  diritto  alla salute del
cittadino,  al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della
qualita'   organizzativa   e  professionale  nel  Servizio  sanitario
nazionale  con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi
sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.