Art. 4.
               Professioni tecniche della prevenzione

  1.  Gli  operatori  delle  professioni  tecniche  della prevenzione
svolgono    con    autonomia   tecnico-professionale   attivita'   di
prevenzione,  verifica  e  controllo in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e
delle  bevande,  di  igiene  e  sanita'  pubblica e veterinaria. Tali
attivita' devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita'
derivante dai profili professionali.
  2.  I  Ministeri della sanita' e dell'ambiente, previo parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, emanano linee guida per
l'attribuzione   in  tutte  le  aziende  sanitarie  e  nelle  agenzie
regionali  per  l'ambiente  della  diretta responsabilita' e gestione
delle  attivita'  di  competenza  delle  professioni  tecniche  della
prevenzione.