Art. 7
                      Disposizioni transitorie

  1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle
risorse   le   aziende   sanitarie   possono  istituire  il  servizio
dell'assistenza  infermieristica  ed  ostetrica  e possono attribuire
l'incarico  di  dirigente  del  medesimo servizio. Fino alla data del
compimento  dei  corsi  universitari  di  cui  all'articolo  5  della
presente  legge  l'incarico,  di  durata  triennale  rinnovabile,  e'
regolato  da  contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite
numerico  indicato  dall'articolo  15-septies,  comma  2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del
decreto  legislativo  19  giugno 1999, n. 229, dal direttore generale
con  un  appartenente  alle  professioni  di cui all'articolo 1 della
presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati
in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale
predeterminati.  Gli incarichi di cui al presente articolo comportano
l'obbligo  per  l'azienda  di  sopprimere  un numero pari di posti di
dirigente  sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della
normativa  vigente.  Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
si  applicano  le  disposizioni  del  comma  4  del  citato  articolo
15-septies.  Con  specifico  atto d'indirizzo del Comitato di settore
per  il comparto sanita' sono emanate le direttive all'Agenzia per la
rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per
la  definizione,  nell'  ambito  del  contratto  collettivo nazionale
dell'area   della  dirigenza  dei  ruoli  sanitario,  amministrativo,
tecnico   e  professionale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  del
trattamento  economico  dei  dirigenti nominati ai sensi del presente
comma  nonche'  delle  modalita'  di  conferimento, revoca e verifica
dell'incarico.
  2.  Le  aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente,
con  modalita'  analoghe  a  quelle  previste  al  comma  1,  per  le
professioni  sanitarie  di  cui  alla  legge 26 febbraio 1999, n. 42,
nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della
funzione  di  direzione  relativa alle attivita' della specifica area
professionale.
  3.  La legge regionale che disciplina l'attivita' e la composizione
del  Collegio  di  direzione  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
prevede   la   partecipazione  al  medesimo  Collegio  dei  dirigenti
aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
          Note all'art. 7:
              -  Il  testo dell'art. 15-septies, comma 2, del decreto
          legislativo   30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall'art. 13 del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' il seguente:
              "2.   Le   aziende   unita'   sanitarie  e  le  aziende
          ospedaliere  possono stipulare, oltre a quelli previsti dal
          comma  precedente, contratti a tempo determinato, in numero
          non  superiore al cinque per cento della dotazione organica
          della  dirigenza  sanitaria,  a  esclusione della dirigenza
          medica,  nonche'  della  dirigenza professionale, tecnica e
          amministrativa,  per  l'attribuzione di incarichi di natura
          dirigenziale,  relativi a profili diversi da quello medico,
          ed  esperti  di  provata  competenza  che  non  godano  del
          trattamento  di  quiescenza  e  che  siano  in possesso del
          diploma  di laurea e di specifici requisiti coerenti con le
          esigenze che determinano il conferimento dell'incarico".
              -  Il testo del comma 4 dell'art. 15-septies del citato
          decreto legislativo n. 502 del 1992 e' il seguente:
              "4.  Per  il  periodo di durata del contratto di cui al
          comma  1  i  dipendenti  di  pubbliche amministrazioni sono
          collocati  in  aspettativa senza assegni con riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio".
              - La legge 26 febbraio 1999, n. 42, reca: "Disposizioni
          in materia di professioni sanitarie".
              -  Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
          n.   502  del  1992,  e  successive  modificazioni,  e'  il
          seguente:
              "Art.  17 (Collegio di direzione). - 1. In ogni azienda
          e' costituito il collegio di direzione, di cui il direttore
          generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche,
          la    programmazione    e   valutazione   delle   attivita'
          tecnico-sanitarie   e   di   quelle  ad  alta  integrazione
          sanitaria.   Il   collegio   di   direzione  concorre  alla
          formulazione  dei  programmi di formazione, delle soluzioni
          organizzative     per    l'attuazione    della    attivita'
          libero-professionale  intramuraria  e  alla valutazione dei
          risultati  conseguiti  rispetto  agli obiettivi clinici. Il
          direttore  generale si avvale del collegio di direzione per
          la  elaborazione  del  programma di attivita' dell'azienda,
          nonche'  per  l'organizzazione  e  lo sviluppo dei servizi,
          anche  in  attuazione  del  modello  dipartimentale  e  per
          l'utilizzazione delle risorse umane.
              2.  La regione disciplina l'attivita' e la composizione
          del collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del
          direttore  sanitario  e  amministrativo,  di  direttori  di
          distretto, di dipartimento e di presidio".