Art. 4.
   Soggetti abilitati ad avanzare richiesta d'accesso all'anagrafe
  1.  La  richiesta  al  centro  operativo  e  la utilizzazione degli
elementi  informativi  acquisiti  sono  consentite per l'espletamento
delle  attivita'  fiscali  previste  dalla  legge, degli accertamenti
finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti
di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini
preliminari,  sia  nelle  fasi  processuali  successive, ovvero degli
accertamenti   di   carattere   patrimoniale   per  le  finalita'  di
prevenzione  previste  da  specifiche  disposizioni  di  legge  e per
l'applicazione delle misure di prevenzione.
  2. Le richieste possono essere avanzate:
    a)   dall'autorita'   giudiziaria,   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni  del  codice di procedura penale, ovvero dagli ufficiali
di   polizia   giudiziaria   delegati   dal   pubblico   ministero  o
specificamente  designati  dal  responsabile, a livello centrale, dei
servizi  di  cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203;
    b)   dall'Ufficio  italiano  dei  cambi,  nell'adempimento  delle
disposizioni  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n.  143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, cosi' come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 153;
    c)  dal Ministro dell'interno, dal Capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza, dai questori e dal direttore della
Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono le circostanze di
cui  al  comma 1, ovvero quelle di cui all'articolo 118, comma 1, del
codice di procedura penale;
    d)  dagli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario
(SECIT),  dai  funzionari  del  Dipartimento  delle  entrate  o dagli
ufficiali    della    Guardia    di   finanza,   su   autorizzazione,
rispettivamente,  del direttore del SECIT, del direttore centrale per
l'accertamento  e  la  programmazione o dei direttori regionali delle
entrate, dei comandanti regionali della Guardia di finanza;
    e)  dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza.
  3.  Nei  casi  di  grave  pregiudizio per la tutela degli interessi
attinenti  alla  sicurezza  interna ed internazionale dello Stato, il
Presidente  del Consiglio dei Ministri puo' disporre che le richieste
relative  a persone o conti e depositi specificamente individuati con
apposito   provvedimento   trasmesso   al   centro  operativo,  siano
sottoposte  a  preventiva  autorizzazione.  In  tali  casi  il centro
operativo   informa   immediatamente  l'autorita'  richiedente  della
necessita'  di  acquisire  detta  autorizzazione.  Sulla richiesta di
autorizzazione  il Presidente del Consiglio dei Ministri si pronuncia
entro trenta giorni.
  4.  Le  modalita'  di  inoltro  al centro operativo delle richieste
circa  la  eventuale  esistenza di rapporti di conto o di deposito di
cui  all'articolo 1, comma 1, nonche' le modalita' delle risposte del
centro  operativo  sono  fissate con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con quelli
dell'interno  e  delle  finanze,  da  emanare entro centoventi giorni
dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  del  presente  regolamento,  sentito  il  comitato  di  cui
all'articolo 7.
  5.  Le  autorita'  procedenti  forniscono  immediata  notizia  agli
interessati  delle  richieste d'informazione di cui al comma 1, fatti
salvi  i  divieti  di  comunicazione  e di notificazione previsti dal
codice di procedura penale o da altra legge.
  6.  Gli  elementi  informativi  acquisiti ai sensi dell'articolo 1,
comma  1,  circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi
indicati, sono coperti dal segreto di ufficio.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il  testo  dell'art.  12 del decreto-legge 13 maggio
          1991,  n.  152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
          criminalita'  organizzata e di trasparenza e buon andamento
          dell'attivita'     amministrativa),     convertito,     con
          modificazioni,  dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, e' il
          seguente:
              "Art.  12.  -  1.  Per assicurare il collegamento delle
          attivita'  investigative relative a delitti di criminalita'
          organizzata,  le  amministrazioni  interessate provvedono a
          costituire   servizi   centrali  e  interprovinciali  della
          Polizia  di  Stato,  dell'Arma  dei carabinieri e del Corpo
          della guardia di finanza.
              2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i
          servizi  previsti  dal comma 1 possono essere costituiti in
          servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione
          dei  servizi  interforze  provvede  con decreto il Ministro
          dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia e
          giustizia,  della  difesa  e  delle finanze, assicurando la
          pari   valorizzazione   delle   forze  di  polizia  che  vi
          partecipano.
              3.  A  fini  informativi,  investigativi e operativi, i
          servizi  indicati  nei  commi 1 e 2 si coordinano fra loro,
          nonche',  se  necessario, con gli altri organi o servizi di
          polizia  giudiziaria  previsti dalla legge e con gli organi
          di polizia esteri eventualmente interessati.
              4.   Quando   procede   a   indagini   per  delitti  di
          criminalita'  organizzata,  il pubblico ministero si avvale
          di   regola,   congiuntamente,   dei   servizi  di  polizia
          giudiziaria   della   Polizia   di   Stato,  dell'Arma  dei
          carabinieri   e,  se  richiesto  dalla  specificita'  degli
          accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali,
          a  norma  dei  commi  1  e  2,  e' attribuito il compito di
          svolgere indagini relative a tali delitti.
              5.   Il  pubblico  ministero  impartisce  le  opportune
          direttive  per  l'effettivo  coordinamento  investigativo e
          operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.
              6.  Al secondo comma dell'art. 13 della legge 1o aprile
          1981,  n.  121,  e'  aggiunto, infine, il seguente periodo:
          "Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e
          delle  attivita'  degli  ufficiali  ed  agenti  di pubblica
          sicurezza    nella   provincia,   promuovendo   le   misure
          occorrenti. .
              7.   Al   secondo   comma   dell'art.  18  della  legge
          1o aprile1981,  n.  121,  e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: "Del Comitato fa parte anche il direttore generale
          dell'Amministrazione penitenziaria. .
              8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto, il Ministro
          dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello
          provinciale,   nell'ambito  delle  potesta'  attribuite  al
          prefetto  a  norma  del  comma  6,  di  piani coordinati di
          controllo  del territorio da attuarsi a cura dei competenti
          uffici  della  Polizia  di  Stato e dei comandi provinciali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e della Guardia di finanza, ai
          quali  possono  partecipare,  previa  richiesta al sindaco,
          contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.".
              -  Il  testo  dell'art.  3  del citato decreto-legge n.
          143/1991,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          5 luglio  1991,  n.  197, cosi' come sostituito dall'art. 1
          del decreto legislativo n. 153/1997, e' il seguente:
              "Art.   3   (Segnalazioni   di  operazioni).  -  1.  Il
          responsabile  della  dipendenza,  dell'ufficio  o  di altro
          punto  operativo  di  uno  dei  soggetti di cui all'art. 4,
          indipendentemente   dall'abilitazione   ad   effettuare  le
          operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo
          di  segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al
          legale rappresentante o un suo delegato ogni operazione che
          per  caratteristiche,  entita',  natura, o per qualsivoglia
          altra  circostanza  conosciuta  a  ragione  delle  funzioni
          esercitate,  tenuto conto anche della capacita' economica e
          dell'attivita'  svolta dal soggetto cui e' riferita, induca
          a  ritenere,  in base agli elementi a sua disposizione, che
          il  danaro,  i  beni o le utilita' oggetto delle operazioni
          medesime  possano  provenire  dai  delitti  previsti  dagli
          articoli  648-bis  e  648-ter  del  codice  penale.  Tra le
          caratteristiche  di  cui al periodo precedente e' compresa,
          in   particolare,  l'effettuazione  di  una  pluralita'  di
          operazioni  non giustificata dall'attivita' svolta da parte
          della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza,
          da   parte  di  persone  appartenenti  allo  stesso  nucleo
          familiare  o  dipendenti  o  collaboratori  di  una  stessa
          impresa o comunque da parte di interposta persona.
              2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante
          o  un  suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e,
          qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
          elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
          di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove
          possibile  prima  di  eseguire  l'operazione,  anche in via
          informatica  e  telematica,  all'Ufficio italiano dei cambi
          senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
              3.  Il  Ministro  del tesoro, sentita la commissione di
          cui   all'art.   3-ter,   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'interno,  di grazia e giustizia e delle finanze, emana
          con   proprio   decreto  disposizioni  sull'utilizzo  delle
          procedure  informatiche  o  telematiche per la trasmissione
          delle   segnalazioni   all'Ufficio   italiano   dei  cambi.
          L'Ufficio  italiano  dei cambi emana le relative istruzioni
          applicative.
              4. L'Ufficio italiano dei cambi:
                a) effettua   i   necessari   approfondimenti   sulle
          segnalazioni  di  cui  al  comma  2,  ivi  compresi  quelli
          relativi  ad  omesse  segnalazioni  di  cui  sia  venuto  a
          conoscenza  in  base  alle informazioni e ai dati contenuti
          nei propri archivi;
                b) puo'   avvalersi   ove   necessario,   secondo  le
          modalita'  stabilite  con  decreto del Ministro del tesoro,
          sentita  la  commissione di cui all'art- 3-ter, di concerto
          con  i  Ministri  delle  finanze,  di  grazia e giustizia e
          dell'interno,  dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e
          dei  depositi  di  cui  all'art.  20,  comma 4, della legge
          30 dicembre 1991, n. 413;
                c) puo'   acquisire  ulteriori  dati  e  informazioni
          presso  i  soggetti  di  cui  all'art.  4  in  ordine  alle
          segnalazioni trasmesse;
                d) puo'   utilizzare   i   risultati   delle  analisi
          effettuate  ai  sensi dell'art. 5, comma 10, della presente
          legge,  nonche'  delle  analisi  concernenti  anche singole
          anomalie,   utilizzando  ove  necessario  informazioni  che
          possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4;
                e) effettua  gli  approfondimenti  che coinvolgono le
          competenze  delle  autorita' di vigilanza di settore con la
          partecipazione  di rappresentanti delle autorita' medesime,
          le  quali  integrano  le  segnalazioni  con  gli  ulteriori
          elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
                f) fermo  restando  quanto previsto dall'art. 331 del
          codice  di  procedura  penale,  trasmette  senza indugio le
          segnalazioni,  completate  ai  sensi  del  presente comma e
          corredate   di   una   relazione  tecnica,  alla  Direzione
          investigativa  antimafia  e  al  nucleo speciale di polizia
          valutaria  della  Guardia  di  finanza, che ne informano il
          Procuratore  nazionale  antimafia,  qualora siano attinenti
          alla  criminalita'  organizzata. Per effettuare i necessari
          approfondimenti  e  per  il controllo previsto dall'art. 5,
          comma  10,  gli  appartenenti al Nucleo speciale di polizia
          valutaria  esercitano  anche i poteri loro attribuiti dalla
          normativa  in  materia  valutaria.  Tali poteri sono estesi
          agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e
          provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza,
          ai  quali  il  Nucleo  speciale  di  polizia valutaria puo'
          demandare  l'assolvimento  dei  compiti  di cui al presente
          decreto.
              5.  Ferme  restando le disposizioni sul segreto per gli
          atti   di  indagine,  qualora  la  segnalazione  non  abbia
          ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4,
          lettera  f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne
          da   notizia   al   titolare   dell'attivita',   al  legale
          rappresentante   o  al  suo  delegato.  I  predetti  organi
          investigativi  informano  altresi'  l'Ufficio  italiano dei
          cambi  di  ogni  altra  circostanza in cui emergano fatti e
          situazioni   la   cui   conoscenza   puo'  essere  comunque
          utilizzata  per  prevenire  l'uso del sistema finanziario a
          scopo di riciclaggio.
              6.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi, anche su richiesta
          degli  organi  investigativi di cui al comma 4, lettera f),
          puo'  sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto
          ore,  sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per
          il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli
          intermediari,   dandone   immediata   notizia  agli  organi
          investigativi medesimi.
              7.  Le  segnalazioni  effettuate  ai  sensi  e  per gli
          effetti  del presente articolo non costituiscono violazione
          di   obblighi   di   segretezza.   Le   segnalazioni   e  i
          provvedimenti  di  cui  al  comma  6,  posti  in  essere in
          conformita'  del  presente  articolo  e per le finalita' da
          esso  previste,  non  comportano  responsabilita'  di alcun
          tipo.
              8.  E'  fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti
          alle  segnalazioni  di  cui al comma 1, e a chiunque ne sia
          comunque  a  conoscenza,  di  darne comunicazione fuori dai
          casi previsti dal presente articolo.
              9.  I  soggetti  di  cui all'art. 4 devono dotarsi, nel
          rispetto  dei  criteri che potranno essere impartiti con le
          disposizioni  di  attuazione  dello stesso art. 4, comma 3,
          lettera  c),  di  adeguate  procedure volte a prevenirne il
          coinvolgimento  in operazioni di riciclaggio, potenziando a
          tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e
          attuando   programmi   specifici   di  addestramento  e  di
          formazione del personale.
              10.  Tutte  le  informazioni  in  possesso dell'Ufficio
          italiano  dei  cambi e degli altri organi di vigilanza e di
          controllo,  relative  all'attuazione  del presente decreto,
          sono  coperte  dal  segreto  d'ufficio  anche nei confronti
          delle  pubbliche  amministrazioni.  L'Ufficio  italiano dei
          cambi  puo'  comunque  scambiare informazioni in materia di
          operazioni  sospette con le altre autorita' di vigilanza di
          cui  all'articolo  11  della  presente  legge,  nonche' con
          analoghe   autorita'  di  altri  Stati  che  perseguono  le
          medesime  finalita', a condizioni di reciprocita' anche per
          quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano
          ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
          in materia di trattamento dei dati personali.
              11.  Tutti  i  flussi  informativi  di  cui al presente
          articolo  avvengono  di  regola con l'utilizzo di procedure
          informatiche o telematiche.".
              -  Il  testo  del  comma  1 dell'art. 118 del codice di
          procedura penale e' il seguente:
              "1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di
          un  ufficiale  di polizia giudiziaria o del personale della
          Direzione  investigativa  antimafia appositamente delegato,
          puo'  ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche
          in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti
          di  procedimenti  penali  e  informazioni  scritte sul loro
          contenuto,  ritenute  indispensabili per la prevenzione dei
          delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza.
          L'autorita'  giudiziaria  puo'  trasmettere  le  copie e le
          informazioni anche di propria iniziativa".