Art. 5. Societa' interbancaria per l'automazione 1. In relazione alle richieste ricevute, il centro operativo acquisisce gli elementi informativi circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, dai soggetti indicati nell'articolo 2. Il centro operativo fornisce le risposte di competenza entro trenta giorni dalla richiesta. 2. Il centro operativo, ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi informativi, si avvale del servizio fornito dalla Societa' interbancaria per l'automazione (S.I.A.), responsabile del trattamento dei dati, attraverso la rete telematica dalla medesima gestita. 3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze sono stabilite le modalita' di trasmissione e acquisizione, su base consolidata giornaliera, dei dati tra il centro operativo e la S.I.A. e quelli tra la S.I.A. ed i soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei requisiti di segretezza e sicurezza conformi agli standards e alle compatibilita' informatiche e telematiche stabilite dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di attuazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, nonche' di attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675. 4. Con apposita convenzione stipulata tra il centro operativo e la S.I.A. ed approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'interno e delle finanze, sono stabilite le procedure tecnico-operative per lo svolgimento del servizio, e la disciplina dei relativi oneri e le modalita' del controllo del centro operativo sulla regolarita' e correttezza del servizio espletato dalla S.I.A.
Note all'art. 5: - Il testo del comma 5 dell'art. 13 del gia' citato decreto-legge n. 625/1979, convertito, modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' il seguente: "5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.". - Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143/1991 si veda in note all'art. 4. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".