Art. 5.
              Societa' interbancaria per l'automazione
  1.  In  relazione  alle  richieste  ricevute,  il  centro operativo
acquisisce  gli elementi informativi circa la eventuale esistenza dei
rapporti  di  conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, dai
soggetti  indicati  nell'articolo  2. Il centro operativo fornisce le
risposte di competenza entro trenta giorni dalla richiesta.
  2.  Il  centro  operativo,  ai  fini dell'acquisizione dei predetti
elementi  informativi,  si avvale del servizio fornito dalla Societa'
interbancaria    per   l'automazione   (S.I.A.),   responsabile   del
trattamento  dei  dati,  attraverso la rete telematica dalla medesima
gestita.
  3.  Con  apposito  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   di   concerto   con  i  Ministri
dell'interno   e   delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'  di
trasmissione  e  acquisizione,  su  base consolidata giornaliera, dei
dati  tra il centro operativo e la S.I.A. e quelli tra la S.I.A. ed i
soggetti  di  cui  all'articolo  2,  nel  rispetto  dei  requisiti di
segretezza  e sicurezza conformi agli standards e alle compatibilita'
informatiche  e  telematiche  stabilite  dai decreti del Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica di attuazione
dell'articolo  13,  comma  5,  del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.
15,  e  successive  modifiche  e  integrazioni, nonche' di attuazione
dell'articolo  3,  comma  3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive   modifiche   ed   integrazioni   e   nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  4.  Con apposita convenzione stipulata tra il centro operativo e la
S.I.A. ed approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione economica, sentiti i Ministri dell'interno e
delle  finanze,  sono stabilite le procedure tecnico-operative per lo
svolgimento  del  servizio,  e  la disciplina dei relativi oneri e le
modalita'  del  controllo  del  centro  operativo sulla regolarita' e
correttezza del servizio espletato dalla S.I.A.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo  del  comma 5 dell'art. 13 del gia' citato
          decreto-legge n. 625/1979, convertito, modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' il seguente:
              "5.  L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi
          informatici  e deve essere aggiornato e ordinato in modo da
          facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del
          tesoro,  da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale, verranno stabilite le modalita'
          di  acquisizione  e  archiviazione  dei  dati,  nonche' gli
          standards  e  le compatibilita' informatiche da rispettare.
          Sino  alla  costituzione  del  suddetto  archivio, che deve
          avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le
          informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito
          registro.".
              -  Per  il  testo  del  comma  3 dell'art. 3 del citato
          decreto-legge n. 143/1991 si veda in note all'art. 4.
              -  La  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, reca: "Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali".