Art. 7.
                        Comitato di garanzia
  1.   Presso   il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e' costituito, con decreto del Ministro da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   del   presente
regolamento, un Comitato di garanzia composto da:
    a) un magistrato amministrativo o contabile designato dall'organo
di  autogoverno della magistratura di appartenenza, con qualifica non
inferiore a quella di consigliere, con funzioni di presidente;
    b)  un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuna delle
seguenti  amministrazioni,  con  qualifica  non inferiore a quella di
dirigente:
      1)  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
      2) Ministero dell'interno;
      3) Ministero delle finanze;
      4) Ministero della giustizia;
      5) Banca d'Italia;
      6) Ufficio italiano dei cambi.
  2.  Il  Comitato  di  garanzia e' attivato, in sede consultiva, dal
responsabile  del  centro  operativo  per la risoluzione di questioni
relative  all'attivita'  del  medesimo centro operativo ed esprime il
proprio  parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine il parere si intende reso positivamente.
  3.  Il  parere  del  Comitato  di  garanzia deve essere acquisito a
proposito  delle  modalita'  di  inoltro  delle  richieste  circa  la
eventuale  esistenza  dei  rapporti  di  conto  o  di deposito di cui
all'articolo 1, comma 1 e di acquisizione delle relative risposte, di
cui   all'articolo  4,  comma  4  e  all'articolo  5,  comma  3,  con
particolare  riferimento  ai  requisiti di segretezza e di sicurezza,
nonche'   a   proposito   dei  contenuti  della  convenzione  di  cui
all'articolo 5, comma 4.
  4.  Il  Comitato  di  garanzia  esercita  in  piena indipendenza le
funzioni attribuitegli dal presente regolamento; i suoi membri durano
in  carica  cinque  anni  e  il  loro mandato e' rinnovabile una sola
volta.
  5.  Il  Comitato  di  garanzia  stabilisce le modalita' del proprio
funzionamento  e  decide  a  maggioranza  dei suoi componenti, previa
eventuale  istruttoria.  Nel caso di parita' di voti, prevale il voto
del  presidente.  Le  sedute  sono  valide con la presenza di quattro
componenti.
  6.  In  caso  di  assenza  o impedimento del presidente le relative
funzioni sono esercitate dal rappresentante del Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica o, in sua assenza o
impedimento, dal rappresentante del Ministero dell'interno.
  7.  Le  funzioni  di  segreteria del Comitato sono assicurate dalla
competente  direzione  del  Dipartimento del tesoro del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  8.  L'attivita' dei componenti del Comitato di garanzia e' svolta a
titolo gratuito.