Art. 7. Comitato di garanzia 1. Presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' costituito, con decreto del Ministro da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, un Comitato di garanzia composto da: a) un magistrato amministrativo o contabile designato dall'organo di autogoverno della magistratura di appartenenza, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, con funzioni di presidente; b) un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuna delle seguenti amministrazioni, con qualifica non inferiore a quella di dirigente: 1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero delle finanze; 4) Ministero della giustizia; 5) Banca d'Italia; 6) Ufficio italiano dei cambi. 2. Il Comitato di garanzia e' attivato, in sede consultiva, dal responsabile del centro operativo per la risoluzione di questioni relative all'attivita' del medesimo centro operativo ed esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente. 3. Il parere del Comitato di garanzia deve essere acquisito a proposito delle modalita' di inoltro delle richieste circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1 e di acquisizione delle relative risposte, di cui all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 5, comma 3, con particolare riferimento ai requisiti di segretezza e di sicurezza, nonche' a proposito dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 5, comma 4. 4. Il Comitato di garanzia esercita in piena indipendenza le funzioni attribuitegli dal presente regolamento; i suoi membri durano in carica cinque anni e il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. 5. Il Comitato di garanzia stabilisce le modalita' del proprio funzionamento e decide a maggioranza dei suoi componenti, previa eventuale istruttoria. Nel caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. Le sedute sono valide con la presenza di quattro componenti. 6. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, in sua assenza o impedimento, dal rappresentante del Ministero dell'interno. 7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla competente direzione del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 8. L'attivita' dei componenti del Comitato di garanzia e' svolta a titolo gratuito.