Art. 5. Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura: olio da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi; gas metano per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo; b) per uso riscaldamento individuale e tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo; c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo; per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si appplicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo; b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo. 2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che alle ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantita' superiore a 3000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale. 3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 4. La misura del colorante previsto per il gasolio per uso riscaldamento dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1997, e' fissata in grammi 4 per quintale di prodotto. 5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.