Art. 5.
Aliquote di accisa per    taluni   oli   minerali   utilizzati   come
                   combustibile per riscaldamento
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo   derivanti  dall'andamento  dei  prezzi  internazionali  del
petrolio,  a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000,
le   aliquote  di  accisa  dei  seguenti  prodotti  petroliferi  sono
stabilite nella sottoindicata misura:
    olio  da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento:
lire 697.398 per mille litri;
    gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL)  usati come combustibile per
riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
    gas metano per combustione per usi civili:
      a)  per  usi  domestici  di  cottura cibi e produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
      b)  per  uso  riscaldamento individuale e tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
      c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
    per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si appplicano
le seguenti aliquote:
      a)  per  gli  usi  di cui alle precedenti lettere a) e b): lire
46,78 per metro cubo;
      b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
  2.  Le  variazioni  di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e
per  i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti gia'
immessi  in  consumo  e  che  alle  ore  zero del 3 ottobre 2000 sono
posseduti  in  quantita' superiore a 3000 chilogrammi dagli esercenti
dei depositi per uso commerciale.
  3.  Gli  esercenti  di  cui al comma 2, per ottenere il rimborso di
quanto  spettante,  presentano,  entro  sessanta giorni dal 3 ottobre
2000,  apposita  istanza,  contenente  anche  la  dichiarazione delle
giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza
competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso mediante
accredito  ai  sensi  dell'articolo  14 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  4.  La  misura  del  colorante  previsto  per  il  gasolio  per uso
riscaldamento  dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e   dell'artigianato   15  aprile  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  96  del  26  aprile  1997,  e' fissata in grammi 4 per
quintale di prodotto.
  5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al
gasolio  utilizzato  per  il  riscaldamento  delle serre, l'accisa si
applica  nella  misura  del 5 per cento dell'aliquota prevista per il
gasolio  usato  come  carburante.  Per le modalita' di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.