Art. 8. Versamento del prelievo supplementare 1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.