Art. 8.
                Versamento del prelievo supplementare
  1.  Le  somme  dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al
regolamento  (CEE)  n.  3950/92,  e  successive  modificazioni, ed al
regolamento  (CEE)  n.  536/93,  e  successive modificazioni, possono
essere   versate   dagli   acquirenti   con   le  modalita'  previste
dall'articolo  1,  commi 15 e 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n.
43,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1999, n.
118, e successive modificazioni.