Art. 2.
  1.  In  deroga  a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, su una
base delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma   4,  del  decreto  legislativo  15  agosto  1991,  n.  277,  e
dell'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626,  come  modificato  dall'articolo  1,  comma  1,  del decreto
legislativo  19  marzo  1996,  n.  242,  restano  disciplinate, dalle
speciali  norme  di  tutela  tecnico-militari  per  la sicurezza e la
salute del personale impiegato, le attivita' ed i luoghi destinati ai
compiti istituzionali delle Forze armate, quali l'impiego della forza
militare   ed   il   relativo   addestramento,   la   gestione  delle
informazioni,  riguardanti  la  funzionalita'  dell'intera  struttura
militare  e  la  tutela  del  segreto  di  Stato, l'impiego dei mezzi
militari  operativi,  quali unita' navali, aeromobili, mezzi armati e
di trasporto e relativo supporto logistico.
  2.  Nell'ambito  delle attivita' e dei luoghi di cui al comma 1, le
funzioni  di  medico  competente  sono  svolte  esclusivamente  dagli
ufficiali  medici  in  possesso  dei  requisiti richiesti dai decreti
legislativi  n. 277 del 1991 e n. 626 del 1994, che possono avvalersi
degli  ufficiali  medici che abbiano svolto, per almeno quattro anni,
attivita'  di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero
della difesa.
  3.  Le  norme  del  presente  regolamento  si  applicano anche alle
attivita' lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie
di  porto  nelle  aree  di  pertinenza,  fermi  restando a carico del
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione gli oneri finanziari
derivanti  dall'applicazione  della normativa vigente, in particolare
delle norme dei decreti legislativi n. 277/1991 e n. 626/1994 e dalla
legge 6 agosto 1991, n. 255.
 
          Note all'art. 2:
              - I testi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo
          15 agosto 1991, n. 277, e dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  come modificato
          dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto legislativo 19 marzo
          1996, n. 242, sono riportati nelle premesse.
              -  Il  testo  della  legge  6 agosto  1991,  n. 255, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1991, n. 190.