Art. 2. 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, su una base delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, restano disciplinate, dalle speciali norme di tutela tecnico-militari per la sicurezza e la salute del personale impiegato, le attivita' ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, quali l'impiego della forza militare ed il relativo addestramento, la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalita' dell'intera struttura militare e la tutela del segreto di Stato, l'impiego dei mezzi militari operativi, quali unita' navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico. 2. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui al comma 1, le funzioni di medico competente sono svolte esclusivamente dagli ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 626 del 1994, che possono avvalersi degli ufficiali medici che abbiano svolto, per almeno quattro anni, attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero della difesa. 3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle attivita' lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza, fermi restando a carico del Ministero dei trasporti e della navigazione gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della normativa vigente, in particolare delle norme dei decreti legislativi n. 277/1991 e n. 626/1994 e dalla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Note all'art. 2: - I testi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sono riportati nelle premesse. - Il testo della legge 6 agosto 1991, n. 255, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1991, n. 190.