Art. 3.
  1.  La  vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi
ove vengono svolte attivita' di carattere riservato o operativo o che
presentano  analoghe  esigenze indicate all'art. 4, viene effettuata,
ai  sensi  del  decreto  legislativo  19  dicembre  1994  n. 758, dal
personale   militare  e  civile  dell'amministrazione  della  difesa,
nominato dal Ministro della difesa.
 
          Nota all'art. 3:
              - Il testo del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
          758,    concernente    "Modificazioni    alla    disciplina
          sanzionatoria  in  materia  di  lavoro" e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  26 gennaio  1995,  n.  21, supplemento
          ordinario.