Art. 3. 1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi ove vengono svolte attivita' di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze indicate all'art. 4, viene effettuata, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, dal personale militare e civile dell'amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa.
Nota all'art. 3: - Il testo del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, concernente "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario.