Art. 4.
  1.  Si  intendono  per aree riservate o operative tutti i mezzi, le
strutture  e  le  infrastrutture  in  cui sono trattate le materie di
carattere   militare,   o  comunque  concernenti  l'efficienza  dello
strumento  militare del Paese, di cui, nell'interesse della sicurezza
dello Stato, e' ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi
delle vigenti norme unificate per la tutela del segreto di Stato (PCM
- ANS 1/R).
  2.  Gli immobili o le aree di pertinenza dell'amministrazione della
difesa,  ove sono ubicati uno o piu' luoghi di lavoro di cui al comma
1,  assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al
medesimo regime di vigilanza.
  3.  Il  Ministero  della  difesa, notifica a ciascun ente, comando,
reparto   o   ufficio   la   rispettiva   classificazione   ai   fini
dell'applicazione del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 14 giugno 2000

                      Il Ministro della difesa
                             Mattarella
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Salvi
                      Il Ministro della sanita'
                              Veronesi
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000
  Registro n. 4 Difesa, foglio n. 173