Art. 4. 1. Si intendono per aree riservate o operative tutti i mezzi, le strutture e le infrastrutture in cui sono trattate le materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza dello strumento militare del Paese, di cui, nell'interesse della sicurezza dello Stato, e' ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la tutela del segreto di Stato (PCM - ANS 1/R). 2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'amministrazione della difesa, ove sono ubicati uno o piu' luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza. 3. Il Ministero della difesa, notifica a ciascun ente, comando, reparto o ufficio la rispettiva classificazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 giugno 2000 Il Ministro della difesa Mattarella Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro della sanita' Veronesi Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000 Registro n. 4 Difesa, foglio n. 173