Art. 11
                        Garanzia fidejussoria

  1.  In  deroga  all'articolo  30,  comma 2, della legge 11 febbraio
1994,  n.  109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori e'
obbligato  a  costituire  una  garanzia  fidejussoria, da parte di un
istituto  di  credito di primaria importanza a livello nazionale, del
50  per  cento  dell'importo  degli  stessi,  destinata  a  garantire
l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.
 
          Nota all'art. 11:
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  30  della legge
          11 febbraio   1994,  n.  109,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  9,  comma  54,  della legge 18 novembre 1998, n.
          415, e' il seguente:
              "2.  L'esecutore  dei  lavori e' obbligato a costituire
          una  garanzia  fidejussoria  del  10 per cento dell'importo
          degli  stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
          superiore  al  20  per  cento  la  garanzia fidejussoria e'
          aumentata  di  tanti  punti  percentuali quanti sono quelli
          eccedenti  il  20  per cento. La mancata costituzione della
          garanzia    determina    la   revoca   dell'affidamento   e
          l'acquisizione   della   cauzione  da  parte  del  soggetto
          appaltante  o  concedente,  che  aggiudica  l'appalto  o la
          concessione  al concorrente che segue nella graduatoria. La
          garan-zia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od inesatto
          adempimento  e  cessa  di  avere  effetto solo alla data di
          emissione del certificato di collaudo provvisorio".