Art. 11 Garanzia fidejussoria 1. In deroga all'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, da parte di un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale, del 50 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.
Nota all'art. 11: - Il testo del comma 2 dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 54, della legge 18 novembre 1998, n. 415, e' il seguente: "2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garan-zia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio".