Art. 12
                    Indennita' di espropriazione

  1.   Per   le   espropriazioni  nell'area  della  regione  Piemonte
preordinate  alla  realizzazione di opere o interventi previsti dalla
presente  legge,  da  parte  o  per  conto dello Stato, della regione
Piemonte,  delle  province, dei comuni o da parte degli altri enti di
diritto    pubblico   anche   non   territoriali,   l'indennita'   di
espropriazione   e'  determinata  a  norma  dell'articolo  5-bis  del
decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 12:
              -  Il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio
          1992,  n.  333  (Misure  urgenti  per  il risanamento della
          finanza  pubblica),  convertito,  con  modificazioni, dalla
          legge  8 agosto  1992,  n.  359,  come da ultimo modificato
          dall'art.  3,  comma  65,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e' il seguente:
              "Art.  5-bis.  -  1. Fino all'emanazione di un'organica
          disciplina  per  tutte  le  espropriazioni preordinate alla
          realizzazione  di  opere  o interventi da parte o per conto
          dello  Stato,  delle  regioni, delle province, dei comuni e
          degli  altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non
          territoriali,  o comunque preordinate alla realizzazione di
          opere   o   interventi  dichiarati  di  pubblica  utilita',
          l'indennita'  di  espropriazione per le aree edificabili e'
          determinata  a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge
          15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti
          coacervati   dell'ultimo  decennio  il  reddito  dominicale
          rivalutato  di  cui  agli  articoli 24 e seguenti del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  912.
          L'importo cosi' determinato e' ridotto del 40 per cento.
              2.  In  ogni  fase  del  procedimento  espropriativo il
          soggetto  espropriato puo' convenire la cessione volontaria
          del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al
          comma 1.
              3.  Per la valutazione delle edificabilita' delle aree,
          si  devono  considerare le possibilita' legali ed effettive
          di  edificazione  esistenti al momento dell'apposizione del
          vincolo preordinato all'esproprio.
              4.  Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del
          comma  3,  non  sono  classificabili  come  edificabili, si
          applicano  le  norme  di  cui  al  titolo  II  della  legge
          22 ottobre  1971,  n.  865,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni.
              5.  Con regolamento da emanare con decreto del Ministro
          dei  lavori pubblici ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto
          1988,  n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la
          individuazione  della  edificabilita'  di  fatto  di cui al
          comma 3.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  in  tutti  i  casi  in cui non sono stati ancora
          determinati   in   via   definitiva  il  prezzo,  l'entita'
          dell'indennizzo  e/o  del risarcimento del danno, alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.
              7.     Nella    determinazione    dell'indennita'    di
          espropriazione  per i procedimenti in corso si applicano le
          disposizioni di cui al presente articolo.
              7-bis.  In caso di occupazioni illegittime di suoli per
          causa  di  pubblica  utilita', intervenute anteriormente al
          30 settembre  1996,  si  applicano, per la liquidazione del
          danno,  i  criteri di determinazione dell'indennita' di cui
          al  comma  1,  con  esclusione  della  riduzione del 40 per
          cento.  In  tal caso l'importo del risarcimento e' altresi'
          aumentato  del  10  per  cento.  Le  disposizioni di cui al
          presente  comma si applicano anche ai procedimenti in corso
          non definiti con sentenza passata in giudicato".