Art. 13
                    Destinazione finale dei beni

  1.  Con  apposito  regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  di
concerto   con   il   Ministro  dei  lavori  pubblici,  sono  dettate
disposizioni  dirette  a  disciplinare  le  modalita'  di  successiva
utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, compresi le
attrezzature  e  gli arredi, nonche' il riversamento proporzionale al
bilancio   degli   enti   finanziatori   delle  eventuali  somme  non
utilizzate,   risultanti   da  apposito  rendiconto  certificato  dal
collegio   dei   revisori  dei  conti  dell'Agenzia.  Con  le  stesse
modalita',  su  proposta  degli  enti  interessati,  si  provvede con
riferimento   ai   beni   immobili  per  la  parte  finanziata  anche
parzialmente con risorse pubbliche.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".