Art. 14 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 2000, a lire 130 miliardi per il 2001, a lire 120 miliardi per il 2002 e a lire 110 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.