Art. 14
                        Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  5 miliardi per il 2000, a lire 130 miliardi per il 2001, a lire
120  miliardi per il 2002 e a lire 110 miliardi a decorrere dal 2003,
si  provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.