Art. 2.
                     (Agenzia per lo svolgimento
                        dei Giochi olimpici)
   1.  E' istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici,
di seguito denominata "Agenzia", con sede in Torino.
   2.  L'Agenzia  ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
dotata   di  autonomia  organizzativa,  amministrativa  e  contabile.
L'attivita' dell'Agenzia e' disciplinata dal diritto privato.
   3.  Il  controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia e'
espletato  ai  sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  3  della  legge
          14 gennaio   1994,   n.  20  (Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo  della  Corte dei conti), cosi'
          come  modificato  dall'art.  2 del decreto-legge 23 ottobre
          1996, n. 543, e' il seguente:
              "4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo".