Art. 2. (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici) 1. E' istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Torino. 2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'attivita' dell'Agenzia e' disciplinata dal diritto privato. 3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia e' espletato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2: - Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, e' il seguente: "4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".