Art. 3 Compiti dell'Agenzia 1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del medesimo Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorita' ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresi' conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici. 2. L'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24 e a quelli relativi agli interventi autostradali indicati nell'allegato 3. 3. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza. 4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attivita' inerenti agli interventi previsti dalla presente legge. 5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario. 6. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi. 7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31 dicembre 2006.