Art. 3
                        Compiti dell'Agenzia

  1.  L'Agenzia  realizza  il  piano  degli  interventi  di  cui alla
presente  legge,  definito  dal  Comitato  organizzatore  dei  Giochi
olimpici,  in  modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita
delle  manifestazioni  inerenti  ai  Giochi  olimpici.  A  tale fine,
l'Agenzia  opera in coerenza con le indicazioni del medesimo Comitato
organizzatore,  relativamente alla predisposizione del predetto piano
degli   interventi,   alla  localizzazione  ed  alle  caratteristiche
tecnico-funzionali  e sociali delle opere, all'ordine di priorita' ed
ai  tempi  di  ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione
dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura
finanziaria.  Il  piano  degli  interventi tiene altresi' conto delle
esigenze  derivanti  dall'uso  degli  impianti e delle infrastrutture
successivo   allo   svolgimento   dei   Giochi  olimpici,  garantendo
caratteristiche  funzionali e gestionali idonee, sul piano economico,
sociale   e   sportivo,   con  particolare  riferimento  all'utilizzo
residenziale definitivo dei villaggi olimpici.
  2.  L'Agenzia  svolge  le  funzioni  di stazione appaltante per gli
interventi  di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi
relativi  alla  strada  statale  n.  24  e  a  quelli  relativi  agli
interventi autostradali indicati nell'allegato 3.
  3.  L'Agenzia  puo' stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche
privati,  che  concorrono  in tutto o in parte al finanziamento delle
opere  di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse
finanziarie  messe  a  disposizione,  le  modalita' ed i tempi per la
realizzazione  delle opere nonche' gli interventi sostitutivi in caso
di inadempienza.
  4.  Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per
le attivita' inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.
  5.  Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere
riguardanti   impianti   gestiti  da  privati  concessionari,  l'ente
concedente,  anche  ai  fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri
per i servizi a carico del concessionario.
  6.  L'Agenzia  puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici per
l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.
   7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31 dicembre 2006.