Art. 5
                         Comitato direttivo

  1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita'     dell'Agenzia,     all'approvazione     dei     bilanci,
all'approvazione   delle   operazioni   finanziarie   necessarie  per
l'acquisizione  delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e
ad  ogni  altra attivita' necessaria per il perseguimento dei compiti
di cui all'articolo 3.
  2.  Il  comitato  direttivo  e'  composto  dal  direttore generale,
nominato a norma dell'articolo 6, nonche' da sei membri, nominati con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  quattro  su
designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte,
del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del
presidente  del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali   rappresentanti   delle   comunita'   montane  e  dei  comuni
interessati  dalle  opere  di  cui  all'articolo 1 o sedi di gara. Il
comitato  direttivo  e'  regolarmente costituito quando sono nominati
almeno cinque componenti.
  3.  I  membri  del  comitato  direttivo  sono  scelti  tra  esperti
particolarmente  qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed
economiche.   Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del  comitato
direttivo e' necessaria la presenza di cinque componenti.