Art. 5 Comitato direttivo 1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 3. 2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, nonche' da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando sono nominati almeno cinque componenti. 3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la presenza di cinque componenti.