Art. 7
              Comitato di alta sorveglianza e garanzia

  1. Presso l'Agenzia e' istituito il Comitato di alta sorveglianza e
garanzia,   organismo   indipendente  e  dotato  di  piena  autonomia
funzionale,  nominato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
ministri  e  composto  dal presidente e da quattro membri, di cui due
designati  dal  Comitato  organizzatore dei Giochi olimpici e uno dal
Ministero  dei lavori pubblici. I componenti del Comitato sono scelti
tra personalita' di indiscusso prestigio ed autorevolezza.
  2.  Il  Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche
di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali:
a) effettua i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
   30  luglio  1999,  n.  286, con particolare riguardo alla verifica
   della   congruita'   dei   risultati   ottenuti  dagli  interventi
   realizzati  rispetto  agli  obiettivi  del  piano degli interventi
   approvato  ai  sensi dell'articolo 1, comma 4, e agli stanziamenti
   utilizzati;  a  tale  fine puo' acquisire le informazioni ritenute
   necessarie;
b) svolge,  d'iniziativa  o  su  segnalazione  di terzi, accertamenti
   specifici  sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti,
   e  in  generale  il  monitoraggio  degli interventi previsti dalla
   presente  legge  anche  al  fine  di accertare il regolare impiego
   della  manodopera  ed  evitare  infiltrazioni  della  criminalita'
   organizzata  nella realizzazione delle opere. Tutte le imprese che
   intervengono  nell'esecuzione  degli  appalti  edili  di  cui alla
   presente   legge   devono   essere   iscritte   alle  Casse  edili
   provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente
   Comitato   paritetico   territoriale   per  la  prevenzione  degli
   infortuni sul lavoro. Le imprese stesse sono tenute ad attestare i
   versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati;
c) cura  gli  accertamenti di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della
   legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
d) informa  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, il presidente
   della  regione  Piemonte  ed  il Comitato organizzatore dei Giochi
   olimpici sull'esito degli accertamenti effettuati;
e) rende   pubblici   con   scadenza   trimestrale  gli  esiti  degli
   accertamenti effettuati.
  3.  Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  il  Comitato  di alta
sorveglianza  e  garanzia  puo' avvalersi dell'Osservatorio regionale
dei lavori pubblici e dell'ufficio di controllo interno dell'Agenzia.
Le  risorse  necessarie  per  le attivita' istituzionali del Comitato
sono   ricomprese   nell'ambito   di  quelle  attribuite  all'Agenzia
dall'articolo  10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata
dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal
comma 1 del presente articolo.
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 286, e' il seguente:
              "Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -
          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
          verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri
          atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
          norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte
          operative  effettuate  e  le  risorse  umane,  finanziare e
          materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
              2.  Gli  uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
          valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
          riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le
          relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
          effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
          politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che
          rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il
          conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
              3.  Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
          ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
          nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,
          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
          e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione
          dell'ufficio  puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
          organo   collegiale,  ferma  restando  la  possibilita'  di
          ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti
          estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del
          predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
          controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
          statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          6 settembre  1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
          una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con
          proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle
          amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del
          Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici
          dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni
          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
          nell'amministrazione".
              -  Il  testo  dei  commi 7 e 8 dell'art. 18 della legge
          19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione
          della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
          manifestazione di pericolosita' sociale), e' il seguente:
              "7.  L'appaltatore  di  opere  pubbliche  e'  tenuto ad
          osservare   integralmente   il   trattamento   economico  e
          normativo  stabilito  dai  contratti collettivi nazionale e
          territoriale  in  vigore per il settore e per la zona nella
          quale  si  svolgono  i lavori; e', altresi, responsabile in
          solido  dell'osservanza  delle norme anzidette da parte dei
          subappaltatori  nei  confronti  dei  loro dipendenti per le
          prestazioni  rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore
          e, per suo tramite, le imprese subappalta-trici trasmettono
          all'amministrazione  o  ente  committente prima dell'inizio
          dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi ed
          antinfortunistici,  nonche' copia del piano di cui al comma
          8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
          trasmettono   periodicamente   all'amministrazione  o  ente
          committente     copia    dei    versamenti    contributivi,
          previdenziali,  assicurativi  nonche' di quelli dovuti agli
          organismi    paritetici   previsti   dalla   contrattazione
          collettiva.
              8.  Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle
          imprese   esecutrici   l'obbligo   di   predisporre,  prima
          dell'inizio  dei  lavori,  il  piano  delle  misure  per la
          sicurezza  fisica  dei  lavoratori.  Tale  piano e' messo a
          disposizione   delle  autorita'  competenti  preposte  alle
          verifiche    ispettive    di    controllo   dei   cantieri.
          L'affidatario  e' tenuto a curare il coordinamento di tutte
          le  imprese  operanti  nel cantiere, al fine di rendere gli
          specifici   piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici
          compatibili  tra  loro  e  coerenti con il piano presentato
          dall'appaltatore.  Nell'ipotesi  di associazione temporanea
          di   impresa   o   di   consorzio,  detto  obbligo  incombe
          all'impresa  mandataria  o  designata  quale capogruppo. Il
          direttore  tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
          del   piano   da   parte  di  tutte  le  imprese  impegnate
          nell'esecuzione dei lavori".