Art. 8.
                      (Personale dell'Agenzia)
   1. L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel
limite massimo di quaranta unita', mediante:
   a)  contratti  di diritto privato a tempo determinato e assunzioni
con le procedure del lavoro interinale;
   b)  apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale
proveniente  da  amministrazioni  dello  Stato,  dal  CONI  e da enti
territorialmente  interessati,  in  posizione  di  comando, distacco,
aspettativa,  o  in  regime  di  collaborazione  a tempo limitato. Il
servizio  prestato  presso  l'Agenzia e' comunque valutabile, ad ogni
effetto,   come   servizio   prestato   presso  l'amministrazione  di
appartenenza.
   2.  L'Agenzia  puo'  stipulare contratti di consulenza e conferire
incarichi  professionali,  se  gli  stessi  sono  indispensabili allo
svolgimento  della  missione  e  non sussistono al proprio interno le
necessarie professionalita'.