Art. 8. (Personale dell'Agenzia) 1. L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unita', mediante: a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale; b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l'Agenzia e' comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza. 2. L'Agenzia puo' stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalita'.