Art. 9
                        Conferenza di servizi

  1.   La   giunta   della   regione  Piemonte,  anche  su  richiesta
dell'Agenzia,    ovvero   su   motivata   e   documentata   richiesta
dell'interessato,  prima  della  presentazione  di un'istanza o di un
progetto  definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni
per  ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di
consenso,  convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le
disposizioni  del  presente  articolo,  in  deroga ai commi 7, 8 e 13
dell'articolo  7  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.  In  tale sede le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla
tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da
ciascuna  tutelato  nonche'  sulle  soluzioni  progettuali prescelte.
Qualora  non  emergano,  sulla base della documentazione disponibile,
elementi  preclusivi  alla  realizzazione  del  progetto, le suddette
amministrazioni   indicano,   entro   quarantacinque   giorni   dalla
convocazione  della  conferenza  di  servizi,  le  condizioni  e  gli
elementi  necessari  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del
progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
  2.  Nel  caso  in  cui  sia  richiesta  la  valutazione  di impatto
ambientale  (VIA),  la  conferenza di servizi si esprime entro trenta
giorni  dalla  conclusione  della fase preliminare di definizione dei
contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto
dalla  disciplina  in  materia  di  VIA.  Ove  tale  conclusione  non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza  di  servizi si esprime comunque entro i successivi trenta
giorni.  Nell'ambito  di tale conferenza, l'autorita' competente alla
VIA  si  esprime  sulle  condizioni per l'elaborazione del progetto e
dello  studio  di  impatto  ambientale. In tale fase, che costituisce
parte  integrante  della  procedura  di  VIA,  la  suddetta autorita'
esamina  le  principali  alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla  base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di
eventuali  elementi  di  incompatibilita', anche con riferimento alla
localizzazione  prevista  dal  progetto  e, qualora tali elementi non
sussistano,   indica  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  le
condizioni  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
  3.  Entro  trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi
alle  amministrazioni  interessate,  la  regione  Piemonte convoca la
conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
  4.  Con  le  stesse  modalita'  si  procede  ove  siano  necessarie
variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani
territoriali  nonche' relative ad immobili di natura demaniale civica
ovvero  soggetti  a  diritti  di  uso  civico.  Dette variazioni sono
efficaci,  senza  la  necessita'  di ulteriori adempimenti, una volta
divenuta  esecutiva  la  determinazione  di  conclusione positiva del
procedimento  purche'  la proposta di variazione sia stata pubblicata
per  almeno  otto  giorni  nell'albo  dei  comuni interessati e siano
decorsi   ulteriori   dieci   giorni   per   la  presentazione  delle
osservazioni,  che  sono  riportate  in  conferenza di servizi per un
esame che si conclude entro l'ulteriore termine di dieci giorni.
  5.  Nei  casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si  esprime  dopo  aver  acquisito  la  valutazione  medesima.  Se la
valutazione  non  interviene  nel termine previsto per l'adozione del
relativo  provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
sede  di  conferenza  di  servizi,  che si conclude nei trenta giorni
successivi alla scadenza del predetto termine.
  6.  Il  dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni
regolarmente  convocate  per  la  conferenza  di  servizi,  a pena di
inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza medesima,
deve  essere  congruamente  motivato,  non puo' riferirsi a questioni
connesse  che  non  costituiscono oggetto della conferenza medesima e
deve  recare  le  specifiche  indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
  7. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso
sulla   proposta   dell'amministrazione   procedente,   quest'ultima,
valutate  le  specifiche risultanze della conferenza, assume comunque
la  determinazione  di  conclusione  del  procedimento.  In  caso  di
determinazione   positiva,   l'amministrazione   procedente   ne  da'
comunicazione   al   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  ove
l'amministrazione   procedente   o   quella   dissenziente   sia  una
amministrazione  statale;  negli altri casi, la comunicazione e' resa
al  presidente  della  regione,  al  presidente  della provincia o ai
sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione  del Consiglio medesimo, o il presidente della regione,
il  presidente  della  provincia  o  i  sindaci,  previa delibera dei
competenti  organi  regionali,  provinciali  o comunali, entro trenta
giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione,  possono  disporre la
sospensione  della  determinazione  inviata; decorso tale termine, in
assenza  di  sospensione,  la determinazione e' esecutiva; in caso di
sospensione,  la  conferenza  puo', entro trenta giorni, pervenire ad
una  nuova  decisione  che  tenga  conto  delle osservazioni. Decorso
inutilmente  tale termine, la conferenza e' sciolta e il procedimento
prosegue nelle forme ordinarie.
  8.  Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta  alla  tutela  ambientale, paesaggistica e territoriale, del
patrimonio   storico-artistico   o   alla  tutela  della  salute,  il
procedimento   si   intende   concluso   in  senso  negativo  qualora
l'amministrazione  procedente  non  richieda,  nei  successivi trenta
giorni,   la   determinazione   di   conclusione   del   procedimento
all'autorita'  di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la
determinazione  e' assunta previa deliberazione, rispettivamente, del
Consiglio  dei ministri, dei competenti organi regionali, provinciali
o comunali.
  9.  Nell'ipotesi  in  cui  l'opera  sia sottoposta a valutazione di
impatto  ambientale  e  in  caso  di  provvedimento  negativo,  trova
applicazione  l'articolo  5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  introdotta  dall'articolo  12,  comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
          Note all'art. 9:
              -  Il testo dei commi 7, 8 e 13 dell'art. 7 della legge
          11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
          pubblici), e' il seguente:
              "7.  Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
          autorizzazioni,  licenze,  nulla  osta  e assensi, comunque
          denominati,  al  fine  dell'esecuzione  di lavori pubblici,
          l'amministrazione    aggiudicatrice,    su   proposta   del
          responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza
          di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  e  successive modificazioni. Alle amministrazioni
          interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile
          unico  del  procedimento, il progetto di cui al comma 8 del
          presente  articolo almeno trenta giorni prima della data di
          convocazione  della conferenza o dell'accordo di programma.
          In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di
          cui  all'art.  19,  comma  2,  la  conferenza di servizi e'
          convocata   dal   concedente   anche   nell'interesse   del
          concessionario.
              8.  In sede di conferenza di servizi le amministrazioni
          si  esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla
          pronuncia   da  parte  dell'amministrazione  competente  in
          ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta
          dalla  normativa vigente, da rendere nel termine di novanta
          giorni  dalla  richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a
          consentire  l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
          comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i
          termini  di  cui  al  primo  periodo del presente comma, la
          stessa  amministrazione  e' tenuta ad esprimersi in sede di
          conferenza  di  servizi.  La  conferenza  di  servizi  puo'
          esprimersi  anche  sul  progetto  preliminare  al  fine  di
          concordare  quali siano le condizioni per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  le intese, i
          pareri,  le  concessioni,  le autorizzazioni, le licenze, i
          nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme".
              "13.  Il  dissenso manifestato in sede di conferenza di
          servizi   deve   essere   motivato  e  recare,  a  pena  di
          inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche
          progettuali necessarie ai fini dell'assenso".
              - Il testo della lettera c-bis) del comma 2 dell'art. 5
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri),  introdotta  dal-l'art. 12,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'
          il seguente:
              "2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
                a)-c) (Omissis);
                c-bis)  puo'  deferire  al Consiglio dei Ministri, ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi  pubblici  coinvolti,  la  decisione di questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni  a diverso titolo competenti in ordine alla
          definizione di atti e provvedimenti".