Art. 10. 
                 Requisiti dei legali rappresentanti 
  1. I legali rappresentanti e gli  amministratori  anche  temporanei
delle societa' iscritte  nell'albo  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti di professionalita' e onorabilita': 
    a) assenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo  9
del presente regolamento; 
    b) essere in possesso almeno di titolo di studio di scuola  media
superiore di secondo grado  o,  in  mancanza,  di  idonea  esperienza
professionale almeno quinquennale; 
    c) non aver superato il settantesimo anno di eta'.