Art. 10.
Requisiti dei legali rappresentanti
1. I legali rappresentanti e gli amministratori anche temporanei
delle societa' iscritte nell'albo devono essere in possesso dei
seguenti requisiti di professionalita' e onorabilita':
a) assenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 9
del presente regolamento;
b) essere in possesso almeno di titolo di studio di scuola media
superiore di secondo grado o, in mancanza, di idonea esperienza
professionale almeno quinquennale;
c) non aver superato il settantesimo anno di eta'.