Art. 10. Requisiti dei legali rappresentanti 1. I legali rappresentanti e gli amministratori anche temporanei delle societa' iscritte nell'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalita' e onorabilita': a) assenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 9 del presente regolamento; b) essere in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado o, in mancanza, di idonea esperienza professionale almeno quinquennale; c) non aver superato il settantesimo anno di eta'.