Art. 11.
Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dalla societa'
iscritta in qualsiasi momento.
2. Si procede alla cancellazione d'ufficio per i seguenti motivi:
a) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci
false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5 del
presente regolamento ovvero aver effettuato, anche successivamente
all'iscrizione, attivita' di commercializzazione della pubblicita'
come imprenditore individuale od aver esercitato, direttamente o
indirettamente, nei confronti di soggetti iscritti nell'albo o che
effettuano attivita' di commercializzazione della pubblicita'
influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
b) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi;
c) per la scoperta preesistenza od il verificarsi, durante
l'iscrizione, di una delle cause di incompatibilita' previste
dall'articolo 9 del presente regolamento;
d) per il mancato versamento delle somme dovute agli enti
affidanti i servizi alle prescritte scadenze;
e) per gravi irregolarita' o reiterati abusi commessi
nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi;
f) per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilita';
g) per aver rifiutato l'esibizione della documentazione
richiesta.
3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le
gestioni.
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, si
veda le note all'art. 2.