Art. 11. 
                       Cancellazione dall'albo 
  1. La cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dalla  societa'
iscritta in qualsiasi momento. 
  2. Si procede alla cancellazione d'ufficio per i seguenti motivi: 
    a) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci
false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5  del
presente regolamento ovvero aver  effettuato,  anche  successivamente
all'iscrizione, attivita' di  commercializzazione  della  pubblicita'
come imprenditore individuale  od  aver  esercitato,  direttamente  o
indirettamente, nei confronti di soggetti iscritti  nell'albo  o  che
effettuano  attivita'  di   commercializzazione   della   pubblicita'
influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
    b) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi; 
    c) per  la  scoperta  preesistenza  od  il  verificarsi,  durante
l'iscrizione,  di  una  delle  cause  di  incompatibilita'   previste
dall'articolo 9 del presente regolamento; 
    d) per  il  mancato  versamento  delle  somme  dovute  agli  enti
affidanti i servizi alle prescritte scadenze; 
    e)  per  gravi   irregolarita'   o   reiterati   abusi   commessi
nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi; 
    f) per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilita'; 
    g)  per  aver   rifiutato   l'esibizione   della   documentazione
richiesta. 
  3. La cancellazione dall'albo comporta la  decadenza  da  tutte  le
gestioni. 
 
          Nota all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 2359  del  codice  civile,  si
          veda le note all'art. 2.