Art. 11. Cancellazione dall'albo 1. La cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dalla societa' iscritta in qualsiasi momento. 2. Si procede alla cancellazione d'ufficio per i seguenti motivi: a) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5 del presente regolamento ovvero aver effettuato, anche successivamente all'iscrizione, attivita' di commercializzazione della pubblicita' come imprenditore individuale od aver esercitato, direttamente o indirettamente, nei confronti di soggetti iscritti nell'albo o che effettuano attivita' di commercializzazione della pubblicita' influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi; c) per la scoperta preesistenza od il verificarsi, durante l'iscrizione, di una delle cause di incompatibilita' previste dall'articolo 9 del presente regolamento; d) per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze; e) per gravi irregolarita' o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi; f) per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilita'; g) per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta. 3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni.
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, si veda le note all'art. 2.