Art. 13. 
                              Decadenza 
  1. Il gestore dei servizi di liquidazione  e  di  accertamento  dei
tributi e di riscossione dei tributi e delle altre  entrate,  incorre
nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi: 
    a) per la cancellazione dall'albo; 
    b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata; 
    c)  per  inosservanza  degli  obblighi  previsti   dall'atto   di
affidamento e dal relativo capitolato d'oneri; 
    d) per non aver prestato o adeguato  la  cauzione  stabilita  per
l'effettuazione del servizio; 
    e) per aver commesso gravi abusi o irregolarita' nella gestione. 
  2. La decadenza puo' essere richiesta dall'ente locale  interessato
o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalita' locale.