Art. 13.
Decadenza
1. Il gestore dei servizi di liquidazione e di accertamento dei
tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate, incorre
nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi:
a) per la cancellazione dall'albo;
b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di
affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per
l'effettuazione del servizio;
e) per aver commesso gravi abusi o irregolarita' nella gestione.
2. La decadenza puo' essere richiesta dall'ente locale interessato
o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalita' locale.