Art. 13. Decadenza 1. Il gestore dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate, incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi: a) per la cancellazione dall'albo; b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata; c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri; d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio; e) per aver commesso gravi abusi o irregolarita' nella gestione. 2. La decadenza puo' essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalita' locale.