Art. 14.
Effetti della decadenza
1. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di
notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed
e' privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento,
liquidazione e riscossione.
2. Nel caso di decadenza dalla gestione, il sindaco od il
presidente della provincia diffida il gestore decaduto a non
effettuare alcuna ulteriore attivita' inerente il servizio e procede
all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la
gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il
gestore stesso.