Art. 14. Effetti della decadenza 1. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione. 2. Nel caso di decadenza dalla gestione, il sindaco od il presidente della provincia diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attivita' inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.