Art. 14. 
                       Effetti della decadenza 
  1. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato  dalla  data  di
notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio  ed
e' privato di ogni potere in ordine alle procedure  di  accertamento,
liquidazione e riscossione. 
  2.  Nel  caso  di  decadenza  dalla  gestione,  il  sindaco  od  il
presidente  della  provincia  diffida  il  gestore  decaduto  a   non
effettuare alcuna ulteriore attivita' inerente il servizio e  procede
all'immediata  acquisizione  della  documentazione   riguardante   la
gestione,  redigendo  apposito  verbale  in  contraddittorio  con  il
gestore stesso.